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Provvedimento del 23 gennaio 2008 [1489822]

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[doc. web n. 1489822]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 19 ottobre 2007, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero, nei confronti di Alfamedical di Vicinanza Alfonso & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall´avv. Stefania Merrone, con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di residenza di una comunicazione non sollecitata (volta a proporre un appuntamento per la promozione di materiale audiologico venduto dalla predetta società), ha riproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che l´interessata si è altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali;

RILEVATO altresì che con il ricorso la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 novembre 2007 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere dati personali relativi alla ricorrente e ha indicato quale titolare del trattamento un´altra società (di cui ha fornito gli estremi identificativi) che ha effettuato una campagna di mailing per Alfamedical s.n.c., utilizzando dati personali tratti da elenchi telefonici;

VISTA la memoria inviata in data 16 novembre 2007 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro, rilevando, tra l´altro, che nell´informativa in calce alla comunicazione pubblicitaria ricevuta compariva, quale indirizzo del responsabile del trattamento dei dati cui indirizzare le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, il medesimo recapito della sede legale della società resistente;

VISTE le memorie pervenute in data 16 novembre 2007 e 15 gennaio 2008 con le quali la resistente ha dichiarato nuovamente di non aver mai trattato i dati della ricorrente e ha inviato copia del contratto stipulato con la società che avrebbe effettuato il servizio di mailing e che conserverebbe i dati personali in questione;

RILEVATO che la resistente ha comunicato anche che l´altra società ha confermato di aver "provveduto al blocco del nominativo" della ricorrente dal database utilizzato per la campagna pubblicitaria a nome della resistente medesima;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, di non detenere alcun dato personale della ricorrente e di non averli mai trattati e di aver aderito anche all´opposizione all´inoltro di ulteriore materiale pubblicitario mediante comunicazione della stessa alla società che ha effettuato la campagna pubblicitaria medesima;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di far comunque valere i diritti di cui all´art. 7 del Codice anche nei confronti dell´ulteriore società i cui estremi identificativi sono stati indicati dalla resistente, al fine di inibire l´inoltro di comunicazioni promozionali;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria, avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);

RITENUTO congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO, altresì, di porre tale ammontare a carico di Alfamedical di Vicinanza Alfonso & C. s.n.c., in misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro, fornito seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Alfamedical di Vicinanza Alfonso & C. s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli