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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1488509]

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[doc. web n. 1488509]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 2 ottobre 2007, presentato da XY nei confronti di Azienda Usl 6 di KW, presso la cui "Unità funzionale salute mentale adulti" presta servizio in qualità di infermiere, con il quale lo stesso ha ribadito le richieste (già avanzate ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volte sia a conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento dei dati sensibili che avrebbero indotto la struttura sanitaria ad avviare nei suoi confronti, ai sensi dell´art. 15 del d.P.R. n. 461/2001, un procedimento di accertamento di idoneità alle mansioni svolte, sia ad ottenere il blocco degli stessi dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento;

RILEVATO, in particolare, che il ricorrente ritiene illecito l´utilizzo, ai fini dell´accertamento sanitario, di alcune informazioni relative al proprio stato di salute contenute in una lettera che egli stesso, su richiesta di un superiore, avrebbe inoltrato al responsabile dell´Unità funzionale presso cui lavora per illustrare le ragioni di alcuni "episodi di sonnolenza diurna" verificatisi sul luogo di lavoro;

RILEVATO che il ricorrente ha anche ribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ha riproposto la propria istanza di accesso già formulata alla medesima resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con riferimento "ai dati personali contenuti nel fascicolo personale attestante lo stato di servizio con particolare riferimento alla presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 ottobre 2007 con la quale la resistente, nel fornire tutte le informazioni di cui all´art. 7, comma 2, del Codice richieste dal ricorrente, ha sostenuto che il trattamento effettuato è lecito, rappresentando:

  1. di avere richiesto al medesimo alcuni "chiarimenti sulla sua operatività lavorativa" a seguito di un episodio di "sonnolenza" verificatosi durante un incontro formativo, tenuto anche conto che "la sua attività lavorativa prevede tra l´altro la somministrazione di terapie ai pazienti della struttura";
  2. di aver ottenuto una risposta da parte dell´interessato che confermava il verificarsi di tali episodi;

di avere quindi chiesto una "visita di accertamento dell´idoneità alla mansione svolta, secondo quanto previsto dall´art. 15 del d.P.R., n. 461/01", allegando alla richiesta "una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili", così come richiesto dalla norma medesima;

rilevato che la resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato "per accertare, attraverso le strutture sanitarie competenti, la persistente idoneità al servizio" anche alla luce delle Linee guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti pubblici e del regolamento n. 18/R del 16 maggio 2006 (scheda n. 2) adottato dalla Regione Toscana, regolamento che individua le rilevanti finalità di interesse pubblico e i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento, nonché le operazioni eseguibili;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto rilevando che, laddove "sussistano dei dubbi sulla capacità lavorativa di un dipendente, si deve" attivare "fin da subito la Commissione medica provinciale per l´accertamento di dette capacità", mentre nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe acquisito direttamente informazioni sulla salute del ricorrente a seguito di "pressioni" sullo stesso;

VISTA la nota di replica inoltrata via fax il 30 novembre 2007 con la quale la resistente ha nuovamente sostenuto di ritenere lecito il trattamento dei dati e ha rilevato che il responsabile dell´Unità funzionale salute mentale adulti ha soltanto chiesto alla "caposala della struttura di appartenenza del XY chiarimenti in merito agli episodi di sonnolenza accaduti in aula, durante un corso di formazione (…) in modo da tutelare, in prima battuta, la condizione di salute del dipendente e non esporlo ad eventuali manchevolezze indipendenti dalla sua volontà (…)". "Ciò in perfetta sintonia con quanto stabilito dal (…) codice civile, art. 2087, dove si regolamenta la responsabilità del datore di lavoro per la tutela e l´integrità psicofisica del lavoratore" come sarebbe testimoniato da copia della nota inoltrata dal citato responsabile dell´Unità funzionale in data 20 marzo 2007 alla caposala della medesima Unità e allegata in atti;

RILEVATO che la resistente ha dichiarato che "non risulta, né è dimostrata agli atti, che ci sia stata alcuna azione coattiva" nei confronti del ricorrente per ottenere le informazioni che lo stesso avrebbe inviato a fronte della richiesta di chiarimenti formulata con riferimento ai citati episodi di sonnolenza;

VISTA la memoria pervenuta il 2 gennaio 2008 con la quale il ricorrente ha riaffermato che, a proprio avviso, il datore di lavoro avrebbe dovuto astenersi dall´acquisire quelle informazioni direttamente dall´interessato, il quale, a seguito della lettura della lettera del 20 marzo 2007, "al di là dell´aspetto formale" si sarebbe trovato "in uno stato di soggezione e nell´alternativa di fornire spiegazioni o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrente avendo l´azienda resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RILEVATO di dover dichiarare infondate la restante richiesta di blocco e l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati sensibili dal momento che gli stessi, allo stato della documentazione in atti, risultano essere stati acquisiti in modo che non appare illecito e che gli stessi risultano essere stati trattati, nell´ambito della gestione del rapporto di lavoro, esclusivamente per il legittimo accertamento dell´ idoneità al servizio del ricorrente in conformità all´art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001  che prevede che sia inoltrata alla Commissione territorialmente competente per il citato accertamento sanitario "una relazione recante tutti gli elementi utili disponibili";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrente;

b) dichiara infondate la restante richiesta di blocco e l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati sensibili in questione.

Roma,  10 gennaio 2008
            


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli