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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda
L´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998, contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante, stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d´inammissibilità ai sensi dell´art. 19, comma 2, lett. c) dello stesso decreto, la chiara indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda. Ne consegue che risulta inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali dagli archivi di una "centrale rischi" privata allorché l´interessato ometta di indicare, nell´ambito degli elementi posti a fondamento del ricorso, le norme la cui violazione comporterebbe la cancellazione dei dati trattati, in quanto i diritti di cui al comma 1, lettera c), n. 2 dell´art. 13 (cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco), a differenza delle altre posizioni giuridiche tutelate da tale norma, possono essere attivati solamente qualora i trattamenti operati risultino effettuati in violazione di legge.
Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085455]