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Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 28 giugno 2007 [1433896]

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[doc. web n. 1433896]

Invio di fax pubblicitari e consenso dell´interessato - 28 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

VISTO l´art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l´invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell´interessato;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640), con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi «categorici»;), prescrivendo comunque alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa da fornire agli interessati;

VISTO, in particolare, che il predetto provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

VISTA la segnalazione di Roberto Martorana del 14 febbraio 2007 e la successiva segnalazione di Manrico Farina del 30 marzo 2007 con le quali è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Onedirect s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre società;

VISTA la nota inviata da Onedirect s.r.l. in data 26 marzo 2007, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale la società ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che «tali informazioni provengono esclusivamente da elenchi telefonici categorici riferiti a soggetti economici»; e che, quindi, la società «non opera nei confronti dei consumatori»;

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha dichiarato che, operando esclusivamente nei confronti di soggetti economici (i cui numeri di fax sono reperibili sugli elenchi categorici), anziché relativamente a consumatori, ritiene, erroneamente, che "si possa utilmente applicare (…) la previsione di carattere generale che permette di prescindere dal consenso dei soggetti interessati, in quanto il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1, lett. d) del Codice)";

RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente uno specifico consenso agli interessati per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Onedirect s.r.l. senza il prescritto consenso configura un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Onedirect s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dr. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Onedirect s.r.l., con sede legale in Milano, Via Francesco Caracciolo n. 20, l´ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli