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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Firenze - 8 febbraio 2007 [1385832]

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[doc. web n. 1385832]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Firenze - 8 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 3 dell´8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 gennaio 2005 nei confronti del Comune di Firenze con sede in Firenze Palazzo Vecchio- Piazza della Signoria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Ufficio, in attuazione dell´ordine di servizio n. 3322/38969 del 3 novembre 2004, ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 novembre 2004 dal quale è risultato, tra l´altro, che l´ente effettua un trattamento di dati personali tramite sistema di videosorveglianza funzionante presso i luoghi interessati quali il Cimitero delle porte Sante e le Cappelle del commiato; considerato altresì che l´ente non ha fornito agli interessati una informativa idonea nelle forme previste dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004;

 VISTO il verbale n. 1847/38969/30 del 28 gennaio 2005 con cui si è contestata al predetto ente la violazione prevista dal menzionato art. 13 (e sanzionata dall´art. 161) del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´ente ha esposto le seguenti argomentazioni:

a) la genericità e sinteticità delle informative sarebbe stata evidenziata dall´Ufficio del Garante solo in sede di contestazione;

b) le informative rese da parte dell´ente, seppur sintetiche, sarebbero comunque idonee ai sensi del punto 3.1 del provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 anche in relazione al fatto che la bacheca contenente una informativa agli interessati, posta all´ingresso del cimitero, è collocata in modo tale da consentire una facile ed immediata consultazione;

c) il sistema di videosorveglianza ha una finalità di sicurezza, considerati vari episodi vandalici avvenuti nel cimitero;

RILEVATO che l´ente, per finalità di sicurezza, effettua un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, rendendo una informativa agli interessati inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´ente non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa all´interessato con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) l´accertamento della violazione contestata è avvenuto successivamente all´attività ispettiva in ragione anche della riserva formulata dal titolare del trattamento relativamente alla successiva produzione di documenti inerenti luogo e tempi di conservazione delle immagini registrate presso il Cimitero delle Porte Sante, nonché agli atti di designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento. L´analisi di tale documentazione ha consentito di perfezionare l´attività istruttoria permettendo di individuare puntualmente i presupposti oggettivi e soggettivi per la contestazione della violazione amministrativa;

b) l´informativa relativa al sistema di videosorveglianza, se semplificata, deve contenere, comunque, ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice, gli elementi di cui al fac-simile allegato al provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004. Nel caso di specie appare evidente l´assenza dell´indicazione della finalità del trattamento. Inoltre, si evidenzia che il presupposto di legittimità dell´informativa semplificata previsto dal predetto provvedimento generale (punto 3.1.) è la presenza, in luoghi diversi dalle aree esterne, anche di un avviso circostanziato che riporti tutti gli elementi dell´art. 13 con particolare riguardo alle finalità del trattamento e alla conservazione dei dati;

c) la finalità di sicurezza del trattamento dei dati, nel caso di specie non riportata neanche nell´informativa semplificata, non integra, comunque, uno dei casi di esclusione della responsabilità ai sensi dell´art. 4 della legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

al Comune di Firenze con sede in Firenze Palazzo Vecchio-Piazza della Signoria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli