g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Basso Molise - 13 febbraio 2007 [1385757]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1385757]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Basso Molise - 13 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 9 del 13 febbraio 2007

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 11 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale n. 4 "Basso Molise" (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Termoli (CB), via del Molinello n. 1, per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute dell´11 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice "con finalità di diagnosi, cura e prevenzione nel campo sanitario" mediante l´utilizzo di banche dati elettroniche e cartacee; considerato altresì, come dichiarato dalla Asl, che la stessa ha iniziato i sopra indicati trattamenti nell´anno 1995 (anno di istituzione della Asl) e che ha presentato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 14 aprile 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 92 dell´11 maggio 2005 con cui si è contestata all´Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Asl, pur non ponendo in discussione la fondatezza della contestazione effettuata dalla Guardia di finanza, ha evidenziato le ragioni del mancato rispetto dei termini previsti per la notificazione "tra l´altro, nel protrarsi delle attività istruttorie relative alla procedura pubblica per l´individuazione del contraente cui affidare l´esecuzione degli adempimenti  del dlgs 196/2003";

DATO ATTO che, a seguito di richiesta di audizione presentata ai sensi dell´art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981, l´Autorità ha convocato l´Asl in data 7 settembre 2005 e che la stessa non è comparsa nonostante abbia ricevuto l´avviso di convocazione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´Asl nello scritto difensivo non appaiono rilevanti in relazione agli addebiti contestati attesa la inderogabilità del termine previsto dalla legge;

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità dell´Asl in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione, per estratto e per una sola volta, su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel giornale "Il Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel giornale "Il Sannio";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale n. 4 "Basso Molise", in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Termoli (CB), via del Molinello n. 1, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle  testate giornalistiche "Il Corriere della Sera" e "Il Sannio";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Campobasso", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1385757
Data
13/02/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca