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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381721]

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[doc. web n. 1381721]

Provvedimento del 20 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 novembre 2006, presentato da Giovanni Di Ruggiero, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Blockbuster Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio domicilio (relativa al servizio di noleggio di dvd offerto dalla predetta società), ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente si è nuovamente opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 4 dicembre 2006 con la quale la resistente ha riscontrato le richieste dell´interessato sostenendo, in particolare, che i dati personali che lo riguardano sono stati forniti dallo stesso compilando il modulo di iscrizione ai servizi di noleggio e vendita offerti dalla società; rilevato che con la citata nota il titolare del trattamento ha attestato, altresì, che si asterrà da ogni trattamento per finalità promozionali e commerciali, "limitandosi esclusivamente ai trattamenti necessari alla fornitura dei propri servizi";

VISTA la memoria inviata via fax dal ricorrente il 6 dicembre 2006 con la quale lo stesso ha preso atto del riscontro ottenuto, sottolineandone tuttavia la tardività e ribadendo la richiesta relative alle spese;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 150, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 150, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella medesima misura, a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli