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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1380981]

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[doc. web n. 1380981]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da Tradizioni molisane di Sassano Francesco, rappresentata e difesa dall´avv. Veronica Judith Orsini, nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., con il quale l´impresa ricorrente ha ribadito la propria richiesta volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati che la riguardano (relativi ad un contratto di conto corrente bancario ad essa intestato) e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che con il medesimo ricorso la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 25 ottobre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 5 ottobre 2006, con la quale la banca resistente, nel comunicare che "la relazione de quo è stata intrattenuta sino al 25 settembre 1996 dall´ex Banca Popolare del Molise", ha "provveduto ad inoltrare, a titolo gratuito, alle Tradizioni Molisane di Sassano Francesco quanto è stato rinvenuto";

VISTA la nota datata 11 ottobre 2006, con la quale l´impresa ricorrente, nel confermare "di aver ricevuto un plico contenente la documentazione (…)", ha però ritenuto tale riscontro "solo parziale" in quanto carente di dati e informazioni relative al periodo 1988/1992;

VISTA la nota anticipata via fax il 17 novembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto "che tutta la documentazione reperita è stata consegnata e ritirata" dall´interessata e che le ulteriori richieste non possono essere soddisfatte in quanto fanno riferimento a periodi per i quali è già decorso il termine per la conservazione dei documenti;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, fornendole i dati conservati negli archivi della banca e dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non poter fornire ulteriori informazioni, essendo già decorso il termine per la conservazione di tali ulteriori dati personali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il professor Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dell´impresa ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli