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Trattamenti di dati sensibili presso i comuni effettuati nel quadro del 'Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati' - 28 dicembre 20...

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[doc. web n. 1377640]

Trattamenti di dati sensibili presso i comuni effettuati nel quadro del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati" - 28 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dall´Anci (Associazione nazionale comuni italiani) in data 18 dicembre 2006 (prot. n. 75/SG/AR/PT) in tema di trattamento dei dati sensibili non considerati nello schema tipo di regolamento per i comuni, sul quale l´Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad una scheda tipo concernente il trattamento, per il perseguimento di una specifica finalità di rilevante interesse pubblico, di taluni dati sensibili già considerati nello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per i comuni, sul quale l´Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre 2005.

Nella nuova scheda sono state individuate determinate operazioni che non sono state considerate nel predetto schema tipo di regolamento. In particolare, la richiesta di parere riguarda il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché terapie in corso), l´origine etnica e le convinzioni religiose per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico di natura socio-assistenziale, con particolare riferimento agli interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), del Codice).

Con riferimento ai predetti tipi di dati sensibili, con la nuova scheda è stata identificata un´operazione di comunicazione al Ministero dell´interno (Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi di accoglienza-Dipartimento per le libertà civili e l´immigrazione–Direzione centrale dei servizi civili per l´immigrazione e l´asilo).

L´Anci motiva l´identificazione di tale operazione di comunicazione in relazione ad una specifica finalità perseguita dai comuni che operano nell´ambito del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati". Tali enti hanno, infatti, da un lato attivato servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo e dei rifugiati portatori di esigenze particolari (art. 8, comma 3, d.lg. 30 maggio 2005, n. 140); dall´altro, hanno ottenuto accesso alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell´asilo (art. 1-septies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 28 febbraio 1990, n. 39).

OSSERVA:

Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché terapie in corso), l´origine etnica e le convinzioni religiose, finalizzato all´espletamento di attività di natura socio-assistenziale, è già contemplato nella scheda n. 12 del citato schema tipo di regolamento per i comuni. In tale scheda sono infatti indicati i tipi di dati e di operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico riguardanti gli interventi, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), del Codice).

La medesima scheda n. 12 prevede già che i comuni possano raccogliere lecitamente i predetti dati personali su iniziativa degli interessati, ovvero in relazione a segnalazioni effettuate ai singoli enti locali dal "Servizio centrale" del Ministero dell´interno istituito ai sensi dell´art. 1-sexies, comma 4, del citato d.l. n. 416/1989. Il loro trattamento è possibile in forma sia cartacea, sia informatizzata, con le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell´Anci, nonché con le operazioni di comunicazione nei confronti dell´Ausl competente per territorio.

Valutate le circostanze che sono state ora rappresentate, risulta lecito che i comuni, così come gli altri enti locali che partecipano al "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati", al fine di espletare le attività istituzionali previste nel quadro del predetto sistema, possano altresì comunicare informazioni personali, per via telematica, al "Servizio centrale" del Ministero dell´interno, al fine di alimentare la banca di dati di cui all´art. 1-sexies, comma 5, lett. a), del citato d.l. n. 416/1989.

Tale operazione, avente ad oggetto i dati identificativi e sensibili sopra individuati, potrà essere effettuata, nei limiti della stretta indispensabilità, al solo fine di permettere al predetto "Servizio centrale" di svolgere le attività istituzionali ad esso attribuite dalla legge, in particolare di informazione, monitoraggio, coordinamento e razionalizzazione dei servizi di accoglienza prestati dagli enti locali su tutto il territorio nazionale (anche attraverso eventuali riallocazioni degli interessati in altri servizi di accoglienza locali), ai sensi dell´art. 1-sexies, comma 4, del citato d.l. n. 416/1989.

Detta comunicazione risulta lecita, sempre nei limiti della stretta indispensabilità, anche al fine di consentire la verifica, da parte del medesimo "Servizio centrale", in ordine alla corretta gestione del contributo economico erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell´asilo ai sensi degli artt. 11 e ss. del d.m. 28 novembre 2005. In questo quadro risulta in particolare necessario evitare casi di duplicazione degli interventi socio-assistenziali erogati alla medesima persona da diversi enti locali.

Il Garante esprime parere favorevole sulla nuova scheda tipo presentata dall´Anci a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine alle operazioni di comunicazione, aventi ad oggetto solo i sopra individuati dati sensibili, in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 73, comma 1, lett. b), del Codice, indicazioni cui gli enti locali interessati sono tenute a conformarsi qualora intendano provvedere nel senso sopraindicato.

In ogni caso, i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare comunque indispensabili rispetto alla finalità perseguita nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

Qualora altri enti locali, diversi dai comuni, ma facenti comunque parte del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati", in relazione alla specifica attività svolta, intendano perseguire la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 73, comma 1, lett. b), del Codice, nonché trattare i dati sensibili e compiere le operazioni oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lett. g), del Codice esprime parere favorevole sulla scheda tipo presentata dall´Anci per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché terapie in corso), l´origine etnica e le convinzioni religiose, da parte dei comuni che fanno parte del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati", indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 73, comma 1, lett. b) e nei limiti della comunicazione al "Servizio centrale" del Ministero dell´interno. Ciò, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nel presente parere. In particolare, la comunicazione al predetto "Servizio centrale" potrà avvenire, nei limiti della stretta indispensabilità, al solo fine di permettere ad esso di espletare le attività istituzionali attribuite dalla legge, in particolare di informazione, monitoraggio, coordinamento e razionalizzazione dei servizi di accoglienza prestati dagli enti locali su tutto il territorio nazionale (art. 1-sexies, comma 4, del citato d.l. n. 416/1989), nonché di verifica in ordine alla corretta gestione, da parte delle amministrazioni beneficiarie, del contributo economico erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell´asilo (artt. 11 e ss. del d.m. 28 novembre 2005);

2.  delibera altresì che altri enti locali diversi dai comuni, ma facenti comunque parte del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati", che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i sopra citati dati sensibili per la finalità di rilevante interesse pubblico oggetto del presente parere, possano adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

Roma, 28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli