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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1377576]

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[doc. web n. 1377576]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 1° agosto 2006 inviata da Samuele Zuccherino con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di una comunicazione promozionale (concernente un servizio di ricarica telefonica offerto da Vodafone Omnitel N.V. in riferimento ad un´utenza mobile allo stesso intestata), chiedeva a tale società, con specifico riferimento ai trattamenti effettuati a fini promozionali, la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione a fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 settembre 2006, con il quale l´interessato, non avendo ottenuto riscontro alla citata istanza, ha ribadito le proprie richieste nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 ottobre 2006, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente inviando copia dell´informativa rilasciata ai clienti e sostenendo, tra l´altro:

  • che i dati personali e "il consenso al trattamento degli stessi anche per finalità commerciali sono stati acquisiti in fase di attivazione del servizio di telefonia mobile Vodafone (…)", come risulta dalla copia del "modulo d´identificazione Vodafone ricaricabile" (relativo al numero di utenza mobile in questione) sottoscritto dall´interessato;
  • di essersi trovata "nell´impossibilità di dare riscontro alla richiesta di accesso (…) del 1° agosto 2006, in quanto inviata ad un indirizzo non corretto";
  • di aver "provveduto (…) alla revoca del consenso commerciale dell´interessato i cui dati non verranno ulteriormente trattati per tali finalità" bensì per le finalità connesse all´erogazione del servizio, "in quanto la carta sim in questione risulta tuttora attiva";

VISTE le note datate 2 novembre e 8 dicembre 2006, con le quali il ricorrente ha sostenuto di aver "effettivamente stipulato il contratto per l´utenza mobile in questione (…) al fine di ottenere i servizi telefonici richiesti" e che la firma in calce allo stesso "è stata (…) apposta esclusivamente (…) al fine di ottenere i servizi telefonici richiesti"; rilevato che l´interessato ha anche precisato di aver inviato la preventiva richiesta "all´indirizzo presente sulla documentazione ricevuta";

VISTA la nota del 9 novembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 novembre 2006, con la quale la resistente, nel fornire copia del modulo di identificazione Vodafone sottoscritto dall´interessato, ha precisato che con lo stesso "è stato esclusivamente fornito a Vodafone il consenso relativo al trattamento dei dati personali per finalità commerciali/promozionali/pubblicitarie, come indicato nello stesso riquadro del modulo sottoscritto dal cliente", non essendo necessaria, ai sensi dell´art. 24 del Codice, l´acquisizione del consenso per il trattamento dei dati strettamente connessi alla fornitura dei servizi telefonici richiesti;

VISTA la nota inviata via fax il 9 dicembre 2006 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha anche sostenuto di aver inviato la precedente istanza all´indirizzo presente nella citata comunicazione promozionale;

RILEVATO che l´istanza ex art. 7 del Codice è stata legittimamente inviata dall´interessato all´indirizzo riportato in calce alla comunicazione promozionale ricevuta presso il proprio domicilio e che a tale istanza il titolare del trattamento era pertanto tenuto a rispondere senza ritardo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, in relazione a tutte le richieste formulate dall´interessato, un idoneo riscontro nel corso del procedimento, assicurando in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) che i dati personali del ricorrente non saranno più trattati per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto, in ragione del mancato, tempestivo riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli