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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl 21 di Casale Monferrato - 14 settembre 2006 [1368931]

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[doc. web n. 1368931]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl 21 di Casale Monferrato - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 42 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1 ottobre 2004 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale 21–Casale Monferrato sita in Casale Monferrato (Al) viale Giolitti n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega del Garante (n. 26333 del 15 luglio 2004), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1° ottobre 2004 dai quali è risultato che l´azienda sanitaria tratta le seguenti tipologie di dati personali: a) dati genetici trattati per finalità di individuazione di eventuali malattie genetiche, conservati su supporti cartacei ed informatici; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i quali sono trattati a fini di procreazione assistita, alla prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, ad indagini epidemiologiche per la rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, a sieropositività, al monitoraggio della spesa sanitaria, anch´essi conservati su supporti cartacei ed informatici; considerato altresì, come dichiarato per conto dell´Azienda, che era stata effettuata la notificazione ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ma non quella diversa e nuova notificazione dovuta, sempre al Garante, ai sensi dell´art. 37 del Codice;

VISTO il verbale n. 7 del 1 ottobre 2004 con cui si è contestata all´Azienda sanitaria locale 21–Casale Monferrato la violazione  prevista dell´art. 37 (e sanzionata  dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´azienda ha affermato di aver effettuato la notifica all´Autorità nell´anno 1998, ai sensi dell´art. 34 della legge n. 675/1996, e di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice in quanto:


a) la formulazione dell´art. 37 del Codice (obbligo di notificazione), letta in combinato disposto con gli artt. 38 (notificazione al Garante prima dell´inizio del trattamento) e 181, comma 1, lett. c) (rubricato "altre disposizioni transitorie") del medesimo Codice, sembrerebbe in verità prevedere la rimessione in termini per i soggetti che, tenuti alla notificazione, non vi avessero provveduto nella vigenza della precedente normativa; tale interpretazione ha fatto ritenere all´azienda che non esistessero i presupposti per applicare l´art. 37 del Codice,  non potendosi a suo avviso intendere che quest´ultimo abbia introdotto un generale obbligo di notificazione anche per i soggetti che vi avessero in precedenza già ottemperato;

b) se la ratio della norma relativa all´obbligo di notificazione dei trattamenti è quella di garantire la verifica e il controllo del trattamento dei dati per il tramite della comunicazione al Garante, essa è perseguita ove tale comunicazione sia stata effettuata nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, a prescindere dalla norma in virtù della quale il fatto è avvenuto;

VISTA la richiesta di audizione formulata nel predetto scritto difensivo dall´Azienda sanitaria locale 21–Casale Monferrato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 n. 34806/38837/30 del 19 novembre 2004 inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r notificata in data 29 novembre 2004;

PRESO ATTO che, con fax n. 44651 datato 2 dicembre 2004, la predetta azienda informava il Garante di rinunciare all´audizione richiesta;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b) e 38 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´azienda nelle memorie difensive non siano idonee a superare i rilievi posti a base della contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) risulta accertata, e non è oggetto di contestazione, la circostanza che l´azienda effettua trattamenti di dati personali del tipo di quelli elencati alle lettere a) e b) dell´art. 37, comma 1. In base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). L´art. 37, comma 2, del Codice demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quelli sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con  deliberazione del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 81), pur avendo previsto alcuni esoneri tra cui quello a favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo, aziende sanitarie, laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive), come altresì specificato nelle precisazioni sulla notificazione in ambito sanitario del 26 aprile 2004, pubblicate sul sito web dell´Autorità (doc. web n. 996680). Dalla nuova disciplina del Codice deriva, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante. Il titolare che aveva già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che non è stata invece effettuata;

b) ciò risulta evidente anche in riferimento alla ratio dell´istituto della notificazione che non può ritenersi esaurita, come affermato dall´azienda nella memoria difensiva, nel "garantire la verifica ed il controllo del trattamento dei dati per il tramite della comunicazione al Garante", essendo volta anche, come previsto dal considerando n. 48 della direttiva 95/46/CE, "a dare pubblicità alle finalità del trattamento e alle sue principali caratteristiche" (per tale scopo, le notificazioni sono disponibili alla consultazione attraverso il registro dei trattamenti pubblicato sul sito web del Garante);

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "La Repubblica" e l´altra, a livello locale,  ne  "Il giornale nuovo del Piemonte";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale 21–Casale Monferrato, sita in casale Monferrato (Al), via Giolitti n. 2, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto, per una sola volta e su sole due testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "La Repubblica" e, l´altra, a livello locale ne  "Il giornale nuovo del Piemonte";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Alessandria " entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli