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Provvedimento del 23 novembre 2006 [1367729]

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[doc. web n. 1367729]

Provvedimento del 23 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 26 settembre 2006, presentato da Lico Santo s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Mobilio, nei confronti di Banca popolare di Crotone S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito la sola richiesta, già contenuta nell´istanza ex art. 7 del Codice, volta a conoscere i dati personali che la riguardano contenuti nella documentazione inerente un contratto di conto corrente alla stessa intestato; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 30 ottobre 2006, con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver preso atto, "a seguito di intervenuto accordo tra le parti", della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente comunicata da quest´ultima con lettera del 27 ottobre 2006 (di cui è stata allegata copia);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli