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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1367572]

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[doc. web n. 1367572]

Provvedimento del 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 giugno 2006 da Clara Bertolin e Ivano Bertolin, in qualità di figli ed eredi legittimi del defunto padre Guerrino Bertolin, con il quale gli interessati hanno ribadito la richiesta già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad ottenere da Banca Antonveneta S.p.A. la comunicazione di tutti i dati relativi al defunto padre detenuti dalla banca medesima "alla data del decesso (15/09/1997), ivi compresi tutti i depositi al portatore, quali (…) i libretti di risparmio ed i certificati di deposito, anche se estinti da terzi dopo la data del decesso "; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 22 settembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 14 luglio 2006, con la quale Banca Antonveneta S.p.A. ha comunicato ai ricorrenti gli unici dati riconducibili al de cuius alla data del decesso e relativi ad un "deposito a risparmio al portatore (…) denominato Bertolin Guerrino ", estinto da parte di terzi nell´ottobre 2002;

VISTA la nota datata 18 luglio 2006, con la quale i ricorrenti hanno ritenuto incompleto il riscontro fornito dalla resistente con la predetta nota del 14 luglio 2006, "quanto alla richiesta dei dati relativi agli ulteriori titoli di deposito al portatore riferibili al (…) de cuius, della cui esistenza al 15/09/1997 " gli stessi sono certi; vista, altresì, la nota datata 25 settembre 2006 con la quale i ricorrenti hanno ulteriormente contestato l´esaustività dei riscontri ottenuti;

VISTA la nota inviata via fax il 30 agosto 2006, con la quale Banca Antonveneta S.p.A. ha manifestato "la necessità di effettuare verifiche sulla documentazione cartacea di archivio " per poter integrare il riscontro già fornito;

VISTE le note datate 14 settembre 2006 e 23 ottobre 2006, con le quali la banca resistente ha integrato il riscontro già fornito, comunicando ai ricorrenti gli ulteriori dati relativi al loro defunto padre rinvenuti nei propri archivi;

VISTA la nota inviata via fax il 30 ottobre 2006, con la quale i ricorrenti hanno, tra l´altro, sostenuto che "quanto comunicato sino ad ora … appare sufficiente a soddisfare le finalità a cui l´originaria richiesta di accesso era destinata ";

RITENUTO, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Antonveneta S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Antonveneta S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli