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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1367542]

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[doc. web n. 1367542]

Provvedimento del 9 novembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 20 aprile 2006 con la quale Ambra Bartalini ha chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di ottenere, quale erede del defunto marito Paolo Ricci, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali concernenti le movimentazioni effettuate su tutti i rapporti intestati e cointestati a tale persona (deceduta il 24.09.2001) e a Renzo Ricci (deceduto il 7.04.2000, di cui il figlio Paolo Ricci era diventato erede); ciò, a far data dal gennaio 1999 sino al novembre 2001;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 giugno 2006, con il quale Ambra Bartalini, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bianchini presso il cui studio ha eletto domicilio, ha ribadito la propria richiesta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax in data 19 luglio 2006 con la quale la resistente ha trasmesso la documentazione relativa ai rapporti intestati e cointestati a Ricci Paolo per il periodo indicato dalla ricorrente; rilevato che, con tale nota, la resistente ha anche dichiarato che Paolo Ricci, "congiuntamente con altro nominativo, in data 4 e 5 giugno 1998 ha sottoscritto due contratti di assicurazione sulla vita (…) con Montepaschi Vita S.p.A."; rilevato, infine, che, in relazione a Renzo Ricci, "nel periodo sopra indicato non risultano accesi presso la Banca rapporti intestati e/o cointestati al medesimo ";

VISTO il verbale dell´audizione della ricorrente tenutasi il 24 luglio 2006, nel quale la stessa si è riservata di valutare il riscontro fornito dalla resistente sulla base del confronto tra le informazioni comunicate dalla banca e le altre già in suo possesso;

VISTE le note inviate via fax il 2 agosto, il 1° settembre e il 9 ottobre 2006 con le quali la ricorrente ha chiesto a "M.P.S. S.p.A. –Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma " di accedere ai dati relativi alle predette polizze assicurative, con particolare riferimento ai beneficiari e ai loro massimali, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTE le note del 1° e 4 agosto 2006 con le quali Montepaschi Vita S.p.A.- Sede e Direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9–00128 Roma ha informato la ricorrente che Paolo Ricci risultava assicurato con due polizze vita liquidate "per decesso dell´assicurato al nominativo indicato in polizza "; rilevato che tale società ha dichiarato di non poter fornire alla ricorrente i dati relativi a tale beneficiario, trattandosi di dati di un terzo cui la ricorrente stessa non avrebbe diritto di accedere ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che le richieste formulate dalla ricorrente nei confronti di Montepaschi Vita S.p.A. non sono prese in considerazione nella presente decisione in quanto rivolte nei confronti di un distinto titolare del trattamento che non è parte del procedimento;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice comporta per il titolare del trattamento l´obbligo di porre a disposizione dell´interessato i dati stessi secondo le modalità indicate nell´art. 10 del medesimo Codice e con esclusione dei dati personali relativi a terzi;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in ordine alla richiesta di accesso ai dati, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti dell´indicato titolare del trattamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

L RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli