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Provvedimento del 26 ottobre 2006 [1366277]

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[doc. web n. 1366277]

Provvedimento del 26 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Guido Forese presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Questura di Varese;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il ricorrente, assunto con contratto a progetto per lo svolgimento di attività lavorativa in ambito aeroportuale presso la Società Sea Handling s.p.a. operante presso la scalo di Milano-Malpensa, non ha mai ricevuto il tesserino di riconoscimento richiesto, che viene rilasciato previa verifica delle informazioni contenute "negli archivi Ced delle forze di polizia ". Trovandosi pertanto impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa, ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice ritenendo non esaustiva la risposta fornita dalla Questura di Varese ad un´istanza di accesso e aggiornamento ai dati personali che lo riguardano inseriti nell´archivio del "Ced interforze ".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso in esame è inammissibile dal momento che è proposto con riferimento ad un trattamento di dati personali effettuato presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da altri organi di pubblica sicurezza "per finalità di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati (cfr. art. 53 del Codice).

Nei confronti di tale tipologia di trattamenti (art. 8, comma 2, lettera h), del Codice), i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati nella forma di una richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, oppure con un ricorso ai sensi dell´art. 145.

La presente dichiarazione di inammissibilità non pregiudica il diritto dell´interessato di ottenere un pronto e idoneo riscontro alle istanze presentate, rispetto ai dati personali che lo riguardano contenuti negli archivi del citato Ced, anche per il tramite delle competenti autorità di pubblica sicurezza, nei modi di cui all´art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (come modificato dall´art. 175, comma 3, del Codice). Resta altresì impregiudicata la facoltà per l´interessato qualora il trattamento non risulti conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, di rivolgersi a questa Autorità ai sensi dell´art. 160 del citato Codice, anche in riferimento ai dati personali destinati a confluire nel medesimo C.e.d. in base alla legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli