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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1366180]

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[doc. web n. 1366180]

Provvedimento del 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

L´interessato ha ricevuto dalla società resistente, di cui era dipendente, una contestazione disciplinare e una successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa, entrambe motivate con riferimento allo svolgimento, nel corso di un periodo di assenza dal servizio per malattia (iniziato il 26 maggio 2005 e terminato il 30 novembre 2005) ed in particolare in alcuni giorni specificamente indicati, di un´attività lavorativa presso un locale "adibito a wine bar e ristorante ", nonché per aver dichiarato, a seguito di una contestazione in relazione all´assenza dal domicilio in occasione di una visita fiscale, di essere in casa in uno dei giorni in cui, invece, risultava trovarsi presso il predetto locale.

Alla luce di ciò, l´interessato ha presentato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto alla resistente l´origine dei dati personali afferenti il presunto svolgimento dell´attività lavorativa, le finalità e le modalità del trattamento, la logica in caso di trattamento effettuato mediante l´ausilio di strumenti elettronici, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati. Ritenendo che tali informazioni personali siano state raccolte in violazione dell´art. 5 della legge n. 300/1970, l´interessato ha chiesto anche il blocco dei dati e si è opposto al loro ulteriore trattamento.

Non avendo ricevuto riscontro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell´istanza da parte del titolare del trattamento, l´interessato ha proposto ricorso al Garante ribadendo tutte le richieste precedentemente formulate e rilevando, in particolare, che le informazioni in questione risulterebbero a suo avviso "acquisite in evidente violazione sia dell´art. 5 che dell´art. 8 L. 300/1970 (…), norme che (…) regolamentano le modalità di accertamento dello stato di malattia e vietano le indagini "su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell´attitudine professionale del lavoratore" quali (…) possono qualificarsi i fatti addotti a sostegno della contestazione disciplinare ". Con il ricorso, l´interessato ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito della nota inviata dall´Autorità il 26 giugno 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax l´11 luglio 2006 rilevando di aver inviato un riscontro all´interessato il 23 giugno 2006 (con il quale la società ha ritenuto lecito il trattamento effettuato) e di aver assunto le informazioni relative al ricorrente "per il tramite di un´agenzia di investigazioni privata, allo scopo di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, in conformità anche a quanto previsto dall´art. 24, comma 1, lett. f) ", del Codice.

Con memoria del 14 luglio 2006, il ricorrente ha contestato l´incompletezza del riscontro ottenuto in relazione a quanto richiesto ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice e, ritenendo illecita la raccolta dei dati personali effettuata per mezzo di un´agenzia di investigazione privata "come strumento di accertamento dell´effettività di uno stato morboso dichiarato dal lavoratore ", ha ribadito la propria richiesta di blocco dei dati e l´opposizione all´ulteriore trattamento degli stessi.

A seguito della proroga dei termini del procedimento disposta dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con memoria pervenuta il 16 ottobre 2006 la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente sostenendo, in particolare, di non aver "in alcun modo effettuato controlli sullo stato di malattia del sig. XY mediante l´utilizzazione di strumenti diversi da quelli previsti in materia dalle vigenti disposizioni di legge; viceversa tali controlli sono stati effettuati, correttamente, attraverso il servizio sanitario ".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati relativi al ricorrente, da parte della società presso cui lo stesso prestava servizio, in relazione all´avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e al suo successivo licenziamento per giusta causa.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alle richieste del ricorrente volte a conoscere le modalità del trattamento, la logica dello stesso in caso di trattamento effettuato mediante l´ausilio di strumenti elettronici, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati, dal momento che la società resistente non ha, al riguardo, fornito riscontro. Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. dovrà pertanto, entro il 15 dicembre 2006, comunicare all´interessato tali informazioni, inviando conferma dell´avvenuto adempimento, entro la medesima data, a questa Autorità.

Deve essere dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e le finalità del trattamento effettuato, tenuto conto del sufficiente riscontro fornito al riguardo dalla resistente.

Devono essere poi dichiarate infondate la richiesta di blocco dei dati personali del ricorrente e l´opposizione all´ulteriore trattamento, dal momento che dagli atti prodotti non risulta che lo stesso sia stato effettuato in violazione di legge.

I dati personali raccolti –senza il consenso dell´interessato alla luce di quanto previsto dall´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice– appaiono, dalla documentazione acquisita in atti, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di tutelare il diritto della società al corretto adempimento da parte del ricorrente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Circa la ritenuta violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970 va poi rilevato che, in diverse occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa l´infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non precludono al datore di lavoro la possibilità che le risultanze di accertamenti sanitari possano "essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto –pur non risultante da un accertamento sanitario– atta a dimostrare l´insussistenza della malattia o la non idoneità di quest´ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l´assenza, quale in particolare lo svolgimento di un´altra attività lavorativa". Alla luce di ciò è stata quindi riconosciuta la "facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento dell´attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ". Tale facoltà può essere anche esercitata per mezzo del lecito utilizzo dell´attività di un´agenzia investigativa privata, laddove la stessa non sia volta –come vietato dall´art. 5 della legge n. 300/1970– ad accertare l´idoneità e l´infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, limitandosi piuttosto, come risulta dagli atti nel caso di specie, alla sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia (cfr. Cass. 3 maggio 2001, n. 6236).

La dichiarata infondatezza della richiesta di blocco e dell´opposizione all´ulteriore trattamento lasciano impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere nella competente sede giudiziaria i profili relativi alla giusta causa di licenziamento o, comunque, al rapporto di lavoro. 
Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste del ricorrente volte a conoscere le modalità del trattamento, la logica in caso di trattamento effettuato mediante l´ausilio di strumenti elettronici, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati e ordina ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. di comunicare  all´interessato tali informazioni, entro il 15 dicembre 2006, inviando conferma dell´avvenuto adempimento, entro la medesima data, a questa Autorità;

b) dichiara infondate la richiesta di blocco dei dati personali e l´opposizione all´ulteriore trattamento degli stessi;

c) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli