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Provvedimento del 11 ottobre 2006 [1357932]

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[doc. web n. 1357932]

Provvedimento del 11 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 maggio 2006, presentato da Antonella Tassu nei confronti di Banca Intesa S.p.A., con il quale la ricorrente, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, nonché la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato; rilevato, inoltre, che la ricorrente, avendo appreso di essere stata segnalata al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. in relazione ad una richiesta di mutuo rivolta a Banca Intesa S.p.A. in data 23 febbraio 2006 (attualmente in istruttoria), ha chiesto, in particolare, di ottenere copia di tale richiesta di mutuo dalla quale risulti la manifestazione del suo consenso al trattamento dei dati personali (che, a suo dire, non sarebbe mai stato rilasciato); rilevato, infine, che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano attribuite alla controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata il 15 giugno 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di aver inviato una nota datata 15 maggio 2006 con la quale aveva dato riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente nell´istanza ex art. 7 del Codice e successivamente ribadite nel ricorso; rilevato che, con tale nota, Banca Intesa S.p.A. ha fornito l´elenco dei dati che la riguardano detenuti nei propri archivi in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o ancora in essere con l´interessata (conto corrente, finanziamenti, carta di credito, ecc.); rilevato che la resistente ha fornito altresì indicazioni in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità ed alla logica del trattamento; rilevato che la resistente ha altresì sostenuto che la richiesta di mutuo del 23 febbraio 2006 non avrebbe avuto seguito, poiché "l´istruttoria non è risultata idonea"; rilevato che la ricorrente avrebbe manifestato il consenso alla comunicazione dei dati personali a Crif S.p.A. in data 19 marzo 2001 con riferimento, tra l´altro, a "tutte le richieste di affidamento/finanziamento e/o esposizione " eventualmente rivolte in futuro a Banca Intesa S.p.A.;

VISTA la memoria inviata il 20 giugno 2006 con la quale la ricorrente, nel segnalare l´incompletezza del riscontro, ha rilevato in particolare che la resistente non avrebbe fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e non avrebbe prodotto la copia della richiesta di mutuo del 23 febbraio 2006; rilevato che la ricorrente ha sostenuto di essersi limitata, in tale data, a richiedere unicamente alcune informazioni in merito al mutuo "solo ed esclusivamente per valutare e confrontare" le condizioni applicate dai diversi istituti di credito, ma di non aver sottoscritto alcuna domanda di mutuo, né di aver manifestato il consenso al trattamento dei dati personali; rilevato, in particolare, che la ricorrente ha sostenuto che il consenso al trattamento dei dati prestato il 19 marzo 2001, a suo avviso, "non legittima in nessun modo la loro segnalazione presso il Crif di Bologna " avvenuta nel 2006 e che la banca resistente avrebbe dovuto anche fornirle la specifica informativa prevista dall´art. 5, comma 1, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazione creditizia, contenente indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità di conservazione dei dati in detti sistemi;

VISTA la nota del 17 luglio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il report relativo alle posizioni della ricorrente conservate nell´archivio di Crif S.p.A., aggiornato al 4 settembre 2006 e inviato a seguito di specifica richiesta di questa Autorità, nel quale risulta un prestito personale concesso alla ricorrente da Banca Intesa S.p.A. il 19 marzo 2001 ed estinto nel 2004 "senza alcuna segnalazione di insolvenze " e non vi è più traccia della richiesta di mutuo ipotecario rivolta a Banca Intesa S.p.A. il 23 febbraio 2006;

VISTA la nota inviata il 14 settembre 2006 con la quale la resistente ha confermato di non essere in possesso di alcuna domanda scritta di finanziamento sottoscritta dalla ricorrente il 23 febbraio 2006, in quanto quest´ultima si sarebbe recata presso la filiale di Sassari della banca "per chiedere informazioni sulla possibilità di ottenere il mutuo"; rilevato che, a detta della banca, "a tale richiesta faceva seguito il contestuale avvio di una pratica elettronica di finanziamento da parte di un operatore alla presenza della cliente", la quale "comunicava direttamente all´operatore tutti i dati necessari per l´alimentazione della procedura (che tra l´altro, interroga il Sic gestito da Crif Spa "); rilevato che la ricorrente conoscerebbe già il funzionamento della procedura, avendo ottenuto in passato altri finanziamenti dalla banca e che, in ogni caso, la stessa sarebbe stata informata dell´esito negativo della richiesta; rilevato, infine, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, che la banca ha sottolineato come il riscontro inviato alla ricorrente sarebbe stato sottoscritto dal "Delegato del Titolare" con specifica indicazione del nominativo di questi;

VISTA la nota inviata il 3 ottobre 2006 con la quale la resistente ha inviato copia dell´informativa per il trattamento dei dati personali e del consenso manifestato dalla ricorrente il 19 marzo 2001;

RILEVATO che la resistente, pur avendo indicato il nominativo del "Delegato del titolare" del trattamento, non ha tuttavia precisato all´interessata, che aveva formulato una specifica richiesta al riguardo, se lo stesso sia stato altresì designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice; ritenuto pertanto di ordinare alla resistente di comunicare in modo inequivocabile alla ricorrente gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento dei dati che la riguardano, ove designato/i espressamente ai sensi dell´art. 29 del Codice, entro il 15 novembre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO che la ricorrente ha, nel corso del procedimento, fornito sufficiente riscontro alle restanti richieste formulate dalla ricorrente e ritenuto quindi di dover dichiarare in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, ove designato/i, ed ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 15 novembre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Intesa S.p.A. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma,  11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli