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Provvedimento del 5 ottobre 2006 [1357869]

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[doc. web n. 1357869]

Provvedimento del 5 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 maggio 2006, presentato da Tre Effe s.a.s. di Cosimo Fedele & C., rappresentata e difesa dall´avv. Domenico Malara, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito le proprie richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad ottenere da tale banca la comunicazione dei dati personali che la riguardano con particolare riferimento al diniego alla richiesta di apertura di un conto corrente, avendo ricevuto un riscontro "generico e (…) fumoso", privo di indicazioni relative ai dati personali trattati; rilevato che con il medesimo ricorso la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 28 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 12 giugno 2006, con la quale la banca resistente ha comunicato che, "eccettuata la copia della corrispondenza intercorsa, la banca non detiene nei propri archivi alcun dato personale (…)" relativo alla società ricorrente e al suo socio accomandatario ed ha sostenuto, altresì, di non essersi avvalsa di alcuna banca dati esterna e che "il rifiuto opposto non è dovuto ad informazioni o giudizi negativi assunti da sistemi di informazioni creditizie (…), ovvero provenienti da fonti pubbliche"; rilevato che la banca ha poi specificato che, in ogni caso, "l´instaurazione di un qualunque rapporto bancario è ad insindacabile giudizio dei responsabili della filiale (…)" che accolgono o declinano le richieste "sulla base delle (…) notizie fornite dal richiedente stesso o acquisite autonomamente (…) ovvero delle proprie soggettive valutazioni";

VISTA la nota inviata via fax il 2 agosto 2006 con la quale la ricorrente, nel prendere atto di tale riscontro, ha ribadito le proprie perplessità;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sufficiente riscontro in merito alle richieste della ricorrente sostenendo, in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere nei propri archivi alcun dato personale relativo alla stessa, eccettuati i dati contenuti nella corrispondenza intercorsa fra le parti ed allegata all´atto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli