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Provvedimento del 11 ottobre 2006 [1357845]

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[doc. web n. 1357845]

Provvedimento del 11 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Diano Bastianello presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Finegil S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Mattino di Padova", nonché di Omar Monestier, direttore responsabile dello stesso, entrambi rappresentati e difesi dall´ avv. Luigi Pasini presso il cui studio hanno eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato, in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore KY deceduto il gg mm aaaa, anche in forza "delle ragioni familiari di cui all´art. 9 del Codice", ha inviato a Finegil S.p.A., società editrice del quotidiano "Il Mattino di Padova", un´istanza ex art. 7 del Codice con la quale ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati. L´interessato ha chiesto altresì la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice con il quale ha ribadito le proprie richieste sostenendo, in particolare, che la resistente, attraverso la pubblicazione su "Il Mattino di Padova" di alcuni articoli nei quali si dava notizia della morte per suicidio del proprio figlio minore (pubblicazioni avvenute nei giorni 6, 7, 8, 9, 12 e 13 mm aaaa), avrebbe travalicato i limiti del diritto di cronaca, violando in particolare il principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Ciò in quanto gli articoli in questione, corredati anche da fotografie del minore e dell´abitazione della famiglia, avrebbero reso pubblica una pluralità di informazioni, attinenti al minore e alla famiglia stessa, che il ricorrente ritiene eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l´attività giornalistica.  Il ricorrente ha chiesto infine che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 21 maggio 2006, Finegil S.p.A. e il direttore responsabile del quotidiano "Il Mattino di Padova" hanno risposto con nota via fax del 14 giugno 2006, e con successiva memoria del 23 giugno 2006, con cui hanno sostenuto che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad un richiamo generico alle disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, senza specificare sotto quale particolare aspetto sarebbe stato violato il limite dell´essenzialità dell´informazione;
  • il suicidio in circostanze drammatiche di un giovane sedicenne (che ha suscitato la commozione e l´interesse di tutta la comunità nella quale vive la famiglia e sul quale sono poi intervenuti anche gli organi scolastici) "non poteva essere esclusa dai riflettori della cronaca, ma al contrario vi si imponeva con tutti i quesiti irrisolti che suscita";
  • il trattamento dei dati pubblicati sarebbe lecito in quanto effettuato nell´esercizio del diritto di cronaca previsto dall´art. 21 della Costituzione;
  • la morte, così come la nascita, sarebbe un evento per definizione pubblico, tanto da essere registrata in pubblici registri, e la sua pubblicità sarebbe "una delle necessità attorno alle quali si organizza il buon ordine sociale".

Nel corso dell´audizione del 28 giugno 2006 le parti si sono richiamate alle considerazioni formulate nei precedenti scritti difensivi.

Con memoria inviata il 7 luglio 2006 il ricorrente ha precisato i motivi per i quali ritiene illecito il trattamento dei dati in questione sostenendo che:

  • il titolare del trattamento avrebbe violato la riservatezza del minore e dei suoi familiari attraverso la pubblicazione di stralci di un tema in classe (scritto da KY la mattina del giorno in cui si è ucciso), "elevandoli a rango di testamento di una morte preannunciata ovvero di un "piano" suicida"; ciò, senza avere prima verificato il punto di vista della famiglia su quanto scritto nel tema stesso e, soprattutto, senza che la famiglia medesima avesse autorizzato la pubblicazione dell´elaborato;
  • la resistente avrebbe pubblicato negli articoli in questione, in violazione del principio dell´essenzialità della notizia, dati non pertinenti e comunque eccedenti quali l´indirizzo della famiglia Y, "la dettagliata descrizione dell´attività lavorativa" del padre, XY, i nomi propri del padre, della madre, della sorella e dello stesso minore deceduto, nonché fotografie dell´abitazione in cui risiede la famiglia, del minore, e perfino del banco di scuola occupato dallo stesso minore (sul quale vengono ritratti i fiori deposti dai compagni), nonostante la riservatezza dei minori meriti particolare tutela, anche dopo la loro morte;
  • a seguito della pubblicazione degli articoli contestati, che avrebbero comportato la spettacolarizzazione di una tragica vicenda, la famiglia Y è "stata esposta ad una pubblicità non voluta, né ricercata";
  • il titolare del trattamento non avrebbe fornito alcun tempestivo riscontro alle restanti richieste formulate dal ricorrente.

Con la memoria inviata il 13 luglio 2006 il titolare del trattamento ha sostenuto che:

  • la pubblicazione del tema "dato al cronista dall´insegnante di KY, senza alcuna segretezza (…) e pubblicato rispettando rigorosamente il testo", sarebbe "parte essenziale ed ineliminabile della notizia", non potendo, "chi, per dovere professionale, narra quella morte non indicare il contesto, i motivi e la catena causale che ha portato a quell´evento";
  • l´indirizzo della famiglia, i nomi dei familiari e le qualità personali del defunto e dei prossimi congiunti vengono resi pubblici dalle stesse persone coinvolte nel momento in cui chiedono la pubblicazione di necrologi sui quotidiani, tra cui "Il Mattino di Padova" ed anche in relazione alla usuale affissione, in piccoli comuni, quale il paese in cui la famiglia del minore deceduto risiede, di manifesti che indicano luogo ed ora dei funerali.

Con nota datata 18 luglio 2006 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con la memoria inviata il 15 settembre 2006 il ricorrente, al fine di contestare la ricostruzione offerta dalla controparte, ha inviato copia di una lettera datata 3 febbraio 2006, inviata dal preside della scuola frequentata da KY, nella quale, come già affermato in un´intervista pubblicata il 9 mm aaaa su "Il Mattino di Padova", lo stesso dirigente scolastico ha dichiarato di aver consegnato alla famiglia, la sera del giorno della tragedia, una copia del tema d´italiano svolto dal KY nella mattinata del gg mm aaaa; l´originale sarebbe stato consegnato alla famiglia, insieme alla minuta (trovata nel cestino e ricostruita), il 13 mmaaa. Nella stessa lettera, il preside ha anche ribadito di essersi "permesso di riferire alla stampa solo qualche breve passo del tema con l´unico intento di restituire verità su KY". Il ricorrente ha infine sostenuto che proprio le circostanze in cui il fatto è avvenuto, trattandosi di un fatto autolesivo, e il ristretto contesto geografico in cui la vicenda si inserisce, avrebbero dovuto suggerire una particolare cautela nella scelta delle informazioni e dei particolari da riportare negli articoli di stampa (come prescritto dal Garante fin dal provvedimento del 2 luglio 1997, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1161224).

Con memoria inviata il 15 settembre 2006 il titolare del trattamento ha ribadito che il tema sarebbe stato consegnato dall´insegnante, ma che ne sarebbero state pubblicate, "correttamente e senza alcuna alterazione, appunto le parti indicate dal dirigente scolastico".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione, nel contesto di alcuni articoli, di numerosi dati personali relativi ad un minore che si è tolto la vita, nonché al padre dello stesso (attuale ricorrente) e, più in generale, al contesto familiare e sociale nel quale viveva il minore.

Il trattamento è stato effettuato dalla società editrice del quotidiano "Il Mattino di Padova" che ha pubblicato gli articoli diffondendo i dati personali in questione: nella vicenda, tale società (Finegil S.p.A.) riveste, quindi, il ruolo di titolare del trattamento, il quale risponde della sua liceità e correttezza in base al Codice in materia di protezione dei dati personali. Il ricorso è pertanto inammissibile in riferimento alla figura del direttore responsabile della testata (nei cui confronti è stato parimenti proposto il ricorso), il quale, nel caso di specie, riveste anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati.

Quanto al merito, il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. In riferimento ai casi in cui i protagonisti della notizia sono minori, vanno poi rispettate anche ulteriori disposizioni contenute o richiamate nel predetto codice di deontologia, le quali garantiscono una specifica tutela della figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte.

Nel quadro delle notizie diffuse nel caso di specie figurano alcune informazioni relative all´abitazione della famiglia (indirizzo, numero civico e fotografia dell´immobile) e, accanto a commenti sullo stato di salute psichica del minore e sulle ragioni che lo avrebbero indotto a compiere il gesto autolesivo, brani estratti dal tema svolto dal minore il giorno del suicidio.

La diffusione delle informazioni relative all´abitazione della famiglia, pur considerando l´ambito territoriale in cui si è svolta la vicenda (trattasi di un piccolo centro), non ha rispettato il principio di essenzialità sancito dall´art. 137, comma 3, del Codice e dall´art. 6 del citato codice di deontologia, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta di una vicenda che avrebbe potuto formare ugualmente oggetto di una cronaca lecita ed articolata.

Inoltre, non risulta dimostrato da parte della resistente che l´acquisizione del tema sia avvenuta in modo lecito. Nella memoria del 13 luglio 2006, la resistente ha sostenuto che il tema le sarebbe stato consegnato dall´insegnante del KY.

Il preside dell´istituto ha invece attestato il 3 febbraio 2006 di non averne autorizzato la pubblicazione e di non averne fornito copia ad alcuno (tranne che alla famiglia e alle autorità competenti), ma ha dichiarato in un´intervista di averne letto qualche passo ai giornali, "con l´intento di restituire la verità di KY". Quale che sia la (non compiutamente accertata) modalità di acquisizione del tema da parte della testata, non può ritenersi dagli atti lecita la sua fuoriuscita dalla scuola, che non risulta concordata con la famiglia. Non risulta che si sia tenuto conto del legittimo interesse di quest´ultima ad assentire alla pubblicazione di un documento che, pur entrando a far parte anche degli atti scolastici, resta un documento personale che, specie in casi come quello in esame, contiene delicate informazioni la cui diffusione non selezionata può ledere la sensibilità e la sfera personale dei familiari della persona scomparsa tragicamente.

La richiesta del ricorrente relativa al trattamento illecito dei dati risulta quindi meritevole di considerazione a titolo di opposizione al futuro trattamento dei dati. Limitatamente a questo aspetto il ricorso va accolto e, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va pertanto vietata all´editore resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, l´ulteriore diffusione di informazioni specifiche relative all´abitazione della famiglia e al tema.

Va inoltre disposto che l´editore resistente, quale ulteriore misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, unisca copia della presente decisione agli esemplari delle edizioni del quotidiano "Il Mattino di Padova" pubblicate il 6, 7, 8, 9, 12 e 13 mm aaaa, che rimangono custodite presso il medesimo titolare del trattamento, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente, entro il 30 novembre 2006, dell´avvenuto adempimento.

In ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente (ad esclusione di quella relativa all´origine dei dati), pur non essendo state fornite risposte analitiche sui singoli quesiti, dal complesso delle memorie prodotte si ricava un riscontro sufficiente. In particolare, sono stati indicati con chiarezza gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, identificato nel direttore responsabile del quotidiano, Omar Monestier.

Come già detto, l´origine dei dati relativi al tema di italiano svolto da KY rimane non compiutamente accertata e il ricorso deve essere accolto su questo punto, ordinando al titolare del trattamento di specificare al ricorrente, sempre entro il 30 novembre 2006, la precisa origine dei dati in questione, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, è posto a carico della resistente nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

Va infine disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Omar Monestier;

b) accoglie il ricorso limitatamente all´ulteriore trattamento delle informazioni specifiche relative all´abitazione della famiglia e alla pubblicazione di parti del tema svolto dallo scomparso KY, e ordina a Finegil S.p.A., quale titolare del trattamento, di astenersi dalla loro ulteriore diffusione a far data dal ricevimento del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità e all´interessato, entro il 30 novembre 2006, dell´adempimento e dell´avvenuta allegazione di copia del presente provvedimento secondo le modalità descritte in motivazione;

c) accoglie il ricorso in relazione alla richiesta di conoscere l´origine dei dati contenuti nel tema di italiano svolto da KY il gg mm aaaa e ordina al titolare del trattamento di corrispondere anche a tale richiesta entro il 30 novembre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

e) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Finegil S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli