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Provvedimento del 5 ottobre 2006 [1356324]

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[doc. web n. 1356324]

Provvedimento del 5 ottobre 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Paolo Zucconi a Genius s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni pubblicitarie inviate al proprio numero di fax, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile del trattamento e ha chiesto la cancellazione dei dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento per fini promozionali;

VISTO il ricorso presentato il 12 maggio 2006 nei confronti di Genius s.r.l. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare di aver ricevuto via fax dalla società resistente nuove comunicazioni pubblicitarie anche dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha sostanzialmente ribadito le richieste precedentemente formulate e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 30 giugno 2006 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 1° giugno e 13 luglio 2006 con le quali la resistente, nel comunicare i suoi estremi identificativi e l´indicazione del proprio rappresentante legale, ha fatto presente di essere "solita inviare comunicazioni promozionali unicamente a soggetti con i quali siano intercorsi rapporti negoziali analoghi a quelli pubblicizzati" e che sebbene il ricorrente non sia cliente della società, "per un errore materiale di trascrizione", il suo numero di fax è stato associato ad un "soggetto che aveva effettuato richiesta diretta di ricezione di materiale promozionale" ed è quindi divenuto destinatario di comunicazioni in realtà "finalizzate al raggiungimento di un diverso soggetto"; rilevato che la società ha dichiarato altresì che non era stato possibile dare un riscontro tempestivo alle richieste del ricorrente "in quanto, essendo ignoto il numero di telefax dello stesso, nulla risultava in seguito a verifiche effettuate sulla base del solo cognome" e di aver comunque rimediato all´errore cancellando il numero in questione;

VISTA la nota pervenuta il 26 giugno 2006 con la quale il ricorrente, nel sottolineare di aver comunicato il proprio numero di fax alla resistente anche prima della presentazione del ricorso, ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito le informazioni richieste dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed avendo la stessa affermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato il numero di fax del ricorrente dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli