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Provvedimento del 28 settembre 2006 [1349798]

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[doc. web n. 1349798]

Provvedimento del 28 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 giugno 2006 da XY nei confronti di Sanpaolo Imi S.p.A. e di ZK, con il quale l´interessata ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedere: a) ai dati personali relativi ai rapporti bancari intrattenuti dal proprio defunto padre con la banca resistente; b) alla "documentazione presentata " alla medesima banca da un terzo (dr.WS) al fine di ottenere "la documentazione bancaria relativa ai conti cointestati" al proprio padre defunto; c) ai dati personali che la riguardano relativi "alle proprie quote ereditarie dei denari e dei titoli di proprietà del proprio defunto genitore", a suo avviso, " indebitamente sottrate e trattenute da ZK su propri conto e deposito esclusivamente ad essa intestati presso" Sanpaolo Imi S.p.A.; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta il 13 luglio 2006 con la quale Sanpaolo Imi S.p.A.-Ufficio trasparenza e privacy, nel sottolineare "la complessità della vicenda, per la quale, tra l´altro pendono (…) anche procedimenti innanzi all´autorità giudiziaria, civile e penale", ha rappresentato l´esigenza di disporre di un ulteriore lasso di tempo (rispetto alla tempistica indicata nel citato invito a fornire riscontro) "per adempiere all´invito dell´Autorità";

VISTA la nota inviata dalla ricorrente il 20 luglio 2006, nonché la memoria depositata il 21 luglio 2006 e le dichiarazioni rese nell´audizione del medesimo giorno con le quali la stessa ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti dal proprio defunto genitore e agli altri dati che la riguardano, rilevando che l´istituto di credito resistente ha già avuto diversi mesi per fornire il riscontro alle richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in data 23 gennaio 2006, opponendosi pertanto ad ogni ulteriore dilazione o proroga dei termini del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice il ricorso proposto nei confronti di ZK, madre della ricorrente, dal momento che, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento dei dati personali che sarebbe stato effettuato dalla stessa abbia riguardato dati personali della ricorrente destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione e sia quindi soggetto all´ambito applicativo del medesimo Codice;

RILEVATO che l´istituto resistente non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni in relazione al procedimento in esame;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del d.lg. n. 385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

RILEVATO infatti che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa e per esclusiva decisione del titolare medesimo- la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento, né di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti detenuti, ovvero la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o l´innovativa aggregazione dei dati personali trattati secondo modalità prospettate dall´interessato;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso nei confronti di Sanpaolo Imi S.p.A. inerente alla richiesta di accesso ai dati personali della ricorrente e a quelli relativi al suo defunto genitore, attualmente detenuti dalla resistente; ritenuto che va quindi disposto che Sanpaolo Imi S.p.A. aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 30 novembre 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Sanpaolo Imi S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso inerente alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla ricorrente e al suo defunto padre formulata nei confronti di Sanpaolo Imi S.p.A., ordinando a quest´ultima di aderire alla medesima richiesta nei limiti e con le modalità evidenziate in motivazione e in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 30 novembre 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di ZK;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Sanpaolo Imi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli