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Provvedimento del 28 settembre 2006 [1348703]

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[doc. web n. 1348703]

Provvedimento del 28 settembre 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 maggio 2006, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di F. Giordano S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune telefonate promozionali non sollecitate alla propria utenza di rete fissa, nonché la ricezione di plichi, cataloghi e brochure pubblicitarie (relative a specialità alimentari e prodotti vinicoli), ha ribadito le proprie richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il medesimo ricorso la ricorrente si è, altresì, opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali effettuato, con ogni mezzo, ed ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 19 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 4 maggio 2006 con la quale la società resistente, con nota inviata dal "responsabile del trattamento dati commerciali e marketing", ha, tra l´altro, comunicato alla ricorrente i dati che la riguardano, la loro origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il loro trattamento, precisando gli estremi identificativi dei soggetti esterni di cui si avvale e i nominativi di tutti i responsabili del trattamento, ed ha altresì sostenuto di aver adottato un "accorgimento tecnico" tale da consentire l´esclusione del nominativo della ricorrente "da invii di materiale pubblicitario non gradito";

VISTA la memoria anticipata via fax il 5 giugno 2006 con la quale la ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro fornito dalla resistente, con particolare riferimento all´opposizione al trattamento per finalità commerciali o promozionali, avendo ricevuto nel mese di maggio 2006 altre sette telefonate a fini pubblicitari unitamente ad "un´ulteriore missiva promozionale/commerciale";

VISTA la nota inviata via fax il 15 settembre 2006, con la quale la resistente ha confermato di aver "provveduto inequivocabilmente ad adottare tutte le misure volte a prevenire l´inoltro all´interessata di ulteriori sollecitazioni pubblicitarie", sostenendo altresì che le comunicazioni ricevute dall´interessato nel mese di maggio erano relative a "sollecitazioni pubblicitarie già precedentemente programmate, che sono però cessate completamente ad esaurimento dei tempi tecnici necessari";

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro in merito alle richieste della ricorrente, sostenendo in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver adottato tutte le misure volte a prevenire l´inoltro di ulteriori comunicazioni promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di F. Giordano S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli