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Provvedimento del 28 settembre 2006 [1348677]

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[doc. web n. 1348677]

Provvedimento del 28 settembre 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 19 maggio 2006 con la quale Ambra Bartalini, aveva chiesto a Banca di credito cooperativo di Fornacette la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al suo defunto marito, con particolare riferimento ai dati concernenti le movimentazioni effettuate per negoziare alcuni assegni circolari specificamente individuati;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 giugno 2006, con il quale Ambra Bartalini, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bianchini, ha ribadito la propria richiesta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la  nota del 28 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessata;

VISTA la nota inviata via fax dalla resistente in data 4 luglio 2006, con la quale la banca ha dichiarato che "la documentazione richiesta dalla sig.a Bartalini (…) è stata ritirata personalmente dalla ricorrente (…)";

VISTO il verbale dell´audizione della ricorrente tenutasi il 24 luglio 2006, nel quale la stessa ha, tra l´altro, ritenuto "esaustiva la documentazione medesima inviata dall´istituto di credito ai fini dell´accesso ai dati", chiedendo peraltro di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di credito cooperativo di Fornacette nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca di credito cooperativo di Fornacette, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli