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Dati di un testimone - 3 luglio 2000 [1334293]

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[doc. web n. 1334293]

Dati di un testimone - 3 luglio 2000

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.a XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gilberto Cerutti, presso il cui studio sito in Roma ha eletto domicilio.

nei confronti di

  • II MESSAGGERO S.p.A. e sig. direttore responsabile de "Il MESSAGGERO";
  • RCS Editori S.pA. e sig. direttore responsabile de il "CORRIERE DELLA SERA";
  • Editrice LA STAMPA S.p.A. e sig. direttore responsabile de "LA STAMPA";
  • RAI Radiotelevisione italiana S.p.A;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del d.P.R. 31/3/1998 n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

La ricorrente, che dichiara di essersi presentata spontaneamente all´autorità giudiziaria per testimoniare nell´ambito di un procedimento penale per gravi reati, lamenta che alcuni organi di stampa e reti televisive avrebbero posto in essere comportamenti illeciti e lesivi della propria riservatezza, divulgando generalità e immagini della ricorrente stessa, (in particolare sulle reti "Canale 5" e "Rai Due") ed insinuando dubbi "sull´attendibilità della deposizione resa, in relazione e sulla base di riferimenti all´ambiente sociale, ai rapporti personali ed alle convinzioni politiche attribuite all´istante ". Ciò con particolare riferimento a tre articoli apparsi il 30 maggio 2000 sui quotidiani "Il Messaggero", "La Stampa" e "II Corriere della sera", rispettivamente a firma di Fiorenza Sarzanini, Giovanni Bianconi e Flavio Haver.

La ricorrente sostiene di non avere "concesso autorizzazione alcuna, neppure tacita o presunta, relativamente alla divulgazione, stampa o diffusione della propria identità, stato civile, opinione politica o vicende della vita privata" e che "dalla lettura sinottica deglli articoli riportati emergono evidenti lesioni del diritto alla privacy da parte degli organi di stampa, effettuata peraltro in un contesto oggettivamente diffamatorio..." Le affermazioni e le immagini diffuse, correlate al contenuto degli articoli, confliggerebbero con l´art. 5 del codice di deontologia per l´attività giornalistica. La particolarità della vicenda comporterebbe poi, sempre a giudizio della ricorrente, la sussistenza dei presupposti che giustificano la presentazione di un ricorso senza il previo interpello del responsabile del trattamento. (art. 29, comma 2, legge n. 675/1996).

La stessa ha pertanto presentato ricorso a questa Autorità nei confronti dei soggetti indicati in premessa (ma non anche nei riguardi dell´editore della rete "Canale 5" che pure, come già riportato, viene citata nel ricorso stesso) chiedendo di inibire, in via cautelare, "la diffusione, pubblicazione e stampa di tutti i dati sensibili della ricorrente", nonché di "cessare i comportamenti illegittimi" sopra evidenziati.

Con nota n. 5014 dell´8 giugno 2000 questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha inoltrato ai titolari del trattamento il prescritto invito ad aderire.

Tutti i citati titolari hanno manifestato l´intenzione di non aderire alle richieste della ricorrente ed hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie tesi.

IL MESSAGGERO S.p.A., con nota inviata fax il 13 giugno 2000, ha sostenuto che i dati in questione dovevano ritenersi essenziali nel caso... contestato" e che tali notizie erano state "diffuse da gran parte degli organi di informazione...".

Il direttore responsabile de "IL CORRERE DELLA SERA", con memoria trasmessa via fax il 16 giugno 2000, ha tra l´altro evidenziato che:

  • le notizie relative all´interessata, inserite nel citato articolo di Flavio Flayer, non consentirebbero "di risalire in alcun modo alle opinioni politiche dell´interessata" e non potrebbero quindi rientrare nella nozione di dato sensibile;
  • tali notizie sarebbero state "estrapolate da un rapporto inviato dalla Digos di Roma alla Procura della Repubblica di Roma";
  • tale rapporto sarebbe stato depositato a disposizione delle parti del procedimento penale in relazione all´avvenuta presentazione di un ricorso e ciò avrebbe "fatto venir meno il segreto interno di tale atto, almeno con riferimento al suo contenuto"; (artt. 114 e 329 c.p.p.);
  • quanto all´esposizione della notizia, essa avrebbe rispettato i limiti previsti dalla legge n. 675 e dal citato codice deontologico.

L´Editrice LA STAMPA SPA., con memoria in data 16 giugno 2000, ha tra l´altro posto in luce che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non preceduto dalla previa richiesta ai sensi dell´art. 13 e privo di giustificazione in ordine alla presenza delle asserite ragioni di urgenza. Non sarebbe stato inoltre precisato i! tipo di provvedimento richiesto;
  • le doglianze di merito sarebbero infondate in quanto i dati trattati non presupporrebbero il consenso dell´interessata, dal momento che tale requisito non è richiesto per i trattamenti in ambito giornalistico;
  • l´art. 5 del codice deontologico per l´attività giornalistica non sarebbe violato in quanto i fatti riportati sarebbero "emersi dalla lettura di atti processuali non più coperti da segreto";
  • le notizie in questione sarebbero già state diffuse dalle agenzie di stampa "divenendo quindi di dominio pubblico e come tali riprese ampiamente anche da altri organi di informazione".

In data 19 giugno 2000 è pervenuta una memoria difensiva prodotta da RAI S.p.A. nella quale, fra l´altro, si afferma che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile data la genericità della richiesta della ricorrente, nonché per la mancata indicazione del provvedimento richiesto al Garante e per l´omessa indicazione del pregiudizio imminente ed irreparabile che giustificherebbe la sua immediata presentazione;
  • oltre a risultare impossibile definire con chiarezza a quali servizi televisivi si riferisca la ricorrente, le pretese di quest´ultima sarebbero infondate in quanto le notizie sarebbero state divulgate conformemente ai principi di pertinenza e non eccedenza e di essenzialità dell´informazione;
  • inoltre, in ordine "ai dati diffusi da RAI S.p.A., nei limiti sopra precisati, non risulta esistente il divieto di pubblicazione di atti di cui all´art. 114 c.p.p.".

Con nota di risposta del 19 giugno 2000, l´interessata ha fatto infine presente, in rapporto alla diffusione televisiva della propria immagine, che sarebbe stato opportuno "oscurare le fattezze mediante adeguata schermatura che impedisca di riconoscere visivamente il soggetto coinvolto...". In ordine ai profili evidenziati da alcuni titolari del trattamento a proposito dell´inammissibilità del ricorso, ha sottolineato invece la persistenza della situazione dì pericolo, "conseguente alla possibilità di reiterazione del comportamento".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la RAI S.p.a. e infondato per quanto attiene agli altri soggetti.

L´inammissibilità del ricorso nei confronti di RAI S.p.A deriva dalla circostanza che l´atto reca, per questa parte, indicazioni del tutto indeterminate ed incerte per quanto riguarda lo specifico trattamento di dati preso in considerazione, non essendo precisato in alcun modo in quale giorno, o da quali testate o nell´ambito di quali servizi si sarebbe verificata la presunta violazione dei diritti dell´interessata (art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998).

Ad ulteriore dimostrazione della genericità delle doglianze dell´interessata, va rilevato che i riferimenti a non meglio identificate trasmissioni di RAI S.p.A. sono accompagnati da richiami alla diffusione di immagini che sarebbe stata effettuata, altresì, dalla rete televisiva "Canale 5" (che non compare però nell´elenco dei soggetti contro i quali viene esplicitamente proposto ricorso), "nonché probabilmente da altre emittenti".

Per quanto riguarda invece gli altri titolari del trattamento nei confronti dei quali è proposto ricorso, le eccezioni di inammissibilità vanno disattese, in primo luogo per quanto riguarda la mancata indicazione nel ricorso delle ragioni d´urgenza che hanno giustificato, ai sensi. dell´art. 29, comma 2 della legge, la sua presentazione senza il previo esercizio dei diritti dell´art. 13 nei confronti dei titolari medesimi.

Il ricorso contiene infatti riferimenti tali da far ritenere sussistenti gli estremi per utiIizzare la procedura d´urgenza attivata dalla ricorrente. In particolare nel punto e) del ricorso è sviluppata un´idonea rappresentazione dei possibili danni (riferiti allo stato emotivo e di salute dell´interessata, nonché alla sua vita lavorativa e sociale), che secondo la ricorrente potrebbero derivare dalla prosecuzione di un particolare trattamento dei dati quale quello effettuato da organi di stampa. Trattasi, poi, di un procedimento penale che ha destato particolare attenzione nella stampa e nell´opinione pubblica e che determina la concreta possibilità di una nuova diffusione a breve termine di dati riferiti anche alla ricorrente.

Va altresì disattesa l´eccezione relativa all´asserita genericità ed imprecisione dell´indicazione del provvedimento chiesto al Garante. Dal ricorso appare infatti chiara la volontà della ricorrente di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato dagli organi di stampa citati in premessa, e di chiedere contestualmente, in base all´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il blocco di ogni forma di loro diffusione.

Il ricorso è tuttavia infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione è effettuato nell´ambito di attività giornalistiche e va quindi esaminato in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché nel c.d. codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa, facendo salvi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare quello dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (ant. 20, comma 1, lett. d), e 25 legge n. 675).

L´esame degli articoli di giornale cui il ricorso riferito, pubblicati in data 30 maggio 2000 dai quotidiani "IL MESSAGGERO", "LA STAMPA" e "IL CORRERE DELLA SERA", rivela che gli stessi sono espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca con riferimento alla descrizione di elementi riferiti a delicate indagini volte ad appurare l´attendibilità di una testimone (l´interessata) e di sue rilevanti dichiarazioni a fini processuali.

Il trattamento dei dati in questione è finalizzato ad informare l´opinione pubblica sugli sviluppi di una nota vicenda che ha suscitato attenzione a livello nazionale e gli articoli esaminati rispondono al citato parametro dell´essenzialità dell´informazione. Né può sostenersi che i fatti riferiti non siano pertinenti rispetto alla notizia "centrale" attorno alla quale ruota la cronaca (verifica dell´alibi di un presunto "telefonista" e dei suoi possibili collegamenti con una organizzazione terroristica responsabile di un omicidio).

Gli articoli in questione ricostruiscono infatti la storia e le frequentazioni di una importante testimone e mirano a lumeggiare il quadro dei suoi possibili contatti con un indagato, all´epoca al centro della vicenda. I dati riportati nei tre articoli sono stati ricavati anche, per non contestata ammissione dei titolari del trattamento, da un rapporto della Digos depositato agli atti e posto in visione alle parti in occasione di un ricorso al tribunale del riesame, sicché non si ravvisa una violazione degli artt. 114 e 329 del c.p.p. in tema di segretezza di atti e dell´articolo 9 della legge n. 675/1996 in tema di correttezza dell´acquisizione dei dati.

Le citate disposizioni della legge n. 675 e del codice deontologico in materia di trattamento di dati in ambito giornalistico escludono la necessità di acquisire il previo consenso dell´interessato, come la ricorrente sembra invece ritenere, anche per quanto riguarda immagini dell´interessato ottenute lecitamente.

Le citate disposizioni si applicano anche nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili (come avviene in parte anche nel caso di specie, dal momento che vengono citati dati che possono essere "idonei a rivelare le convinzioni politiche dell´interessata"). Anche sotto tale profilo va però rilevato che gli articoli di cronaca in oggetto non si pongono in contrasto con il complesso normativo sopra ricordato ed in particolare con l´art. 5 del citato codice deontologico. Parimenti non violano l´art. 5, comma 1, ultima parte, di tale codice i riferimenti ad alcuni congiunti dell´interessata, risultando funzionali alla chiara delineazione del contesto.

Va evidenziato poi che quanto riportato dal rapporto di polizia è peraltro inserito in articoli nei quali si dà spazio alle opposte tesi difensive dell´imputato e che, in particolare, l´articolo comparso su "LA STAMPA" chiarisce espressamente la natura di "ipotesi di lavoro" di alcune affermazioni ricavate dal rapporto stesso.

L´accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di adire il giudice ordinario, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale relative all´asserito contenuto diffamatorio degli articoli o ad altre istanze che esulano anch´esse dall´ambito di competenza del Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso presentato nei confronti di RAI S.p.A.;

b) dichiara inforndato il ricorso presentato nei confronti degli altri soggetti indicati in premessa.

Roma, 3 luglio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli