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Provvedimento del 28 giugno 2006 [1318643]

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[doc. web n. 1318643]

Provvedimento del 28 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 marzo 2006 dall´avv. Michele Meconcelli (ex dipendente dell´Inpdai) nei confronti dell´Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale (subentrato nei rapporti attivi e passivi del disciolto Inpdai a decorrere dal 1° gennaio 2003), con il quale l´interessato ha ribadito la richiesta già precedentemente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale e a conoscerne l´origine (con riferimento anche ai nominativi dei funzionari che avrebbero espresso i giudizi valutativi sul suo conto contenuti nel suddetto fascicolo);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 13 aprile e il 31 maggio 2006 con le quali l´istituto resistente ha messo a disposizione del ricorrente i dati personali contenuti nel fascicolo personale che lo riguarda, fascicolo che "è stato preso in carico (…) insieme agli altri fascicoli relativi ai dipendenti del disciolto ente già cessati dal servizio alla predetta data"; rilevato che, con la medesima nota del 13 aprile, Inps ha altresì dichiarato che nel predetto fascicolo non risultano "evidenze circa note di qualifica o giudizi di valutazione sul servizio" svolto dal ricorrente presso l´Inpdai;

VISTA la memoria inviata dal ricorrente, nonché le dichiarazioni rese nell´audizione del 4 maggio 2006 con le quali lo stesso ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano, in particolare a quelli contenuti in un certificato medico che lo stesso avrebbe consegnato all´Inpdai nel 1991 prima di dimettersi;

VISTA la memoria inviata dal ricorrente il 15 giugno 2006 con la quale l´interessato, nel comunicare di avere avuto accesso ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, ha però rilevato l´assenza in detto fascicolo della documentazione relativa al periodo di lavoro svolto presso l´Inpdai ed ha quindi chiesto al Garante di disporre all´Inps di "reperire la documentazione mancante";

VISTA la memoria con cui l´ente resistente, nel far rilevare che il rapporto di lavoro del ricorrente con l´Inpdai è cessato nel dicembre 1991, ovvero dodici anni prima dell´incorporazione nell´Inps di tale ente, ha fornito le proprie valutazioni in ordine alla documentazione che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere contenuta nel fascicolo personale e ha dichiarato di avere consentito al ricorrente di accedere a "tutti gli atti e documenti presenti allo stato attuale nel suo fascicolo personale";

RILEVATO che l´esercizio del diritto di cui all´art. 7 del Codice ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di accedere ai soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa- di ottenere la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice), ivi compresi i dati personali relativi a soggetti terzi; rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato (quale, ad esempio, la redazione di elenchi della documentazione detenuta), come pure di ottenere necessariamente copia di più documenti contenenti i medesimi dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di conoscere i nominativi dei soggetti che avrebbero sottoscritto le eventuali note di valutazione relative al ricorrente (richiesta non compresa fra le posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice e relativa all´acquisizione di dati di terzi);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai restanti profili alla luce del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha dichiarato di aver messo a disposizione del ricorrente tutti i dati personali contenuti nel suo fascicolo personale;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati personali relativi ai soggetti che avrebbero sottoscritto le eventuali note di valutazione relative al ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli