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Provvedimento del 21 giugno 2006 [1313609]

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[doc. web n. 1313609] 

Provvedimento del 21 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 15 marzo 2006 da Giuseppe Salvatore Di Russo in relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da Studio Giolitti s.r.l., in ragione di alcune telefonate ricevute al proprio numero di utenza fissa da parte di diversi incaricati di tale agenzia immobiliare (i quali gli avrebbero chiesto informazioni in ordine alla volontà di porre in vendita il proprio appartamento);

RILEVATO che il ricorrente ha ribadito con il ricorso le richieste inoltrate il 18 novembre 2002 (comunicazione con la quale si era opposto al trattamento dei dati a fini promozionali) e ribadite il 21 gennaio 2006 (nota con la quale l´interessato ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano e la relativa origine, ribadendo anche la propria opposizione al trattamento dei dati e sollecitando la cancellazione degli stessi); rilevato che con il ricorso l´interessato ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 aprile 2006 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 aprile 2006 con la quale la società resistente, nel rappresentare di non aver mai preso visione delle richieste del ricorrente "atteso che la (…) raccomandata del 15.02.06, non è mai stata ricevuta dalla società Studio Giolitti s.r.l.", ha contestato quanto dichiarato dal ricorrente, sostenendo di aver inoltrato allo stesso "tra l´anno 2002 e il 12/o1/2006 (…) due uniche telefonate (…) effettuate al numero regolarmente pubblicato sull´elenco abbonati (…)"; rilevato che la resistente ha, altresì, evidenziato che dal testo del ricorso non emergerebbero "gli estremi identificativi del titolare o del responsabile";

VISTA la nota datata 8 aprile 2006 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha precisato di aver inoltrato alla resistente la prima istanza tramite raccomandata a/r inviata il 18 novembre 2002 e ricevuta il 19 novembre 2002 (come attestato dalla ricevuta di ritorno allegata al ricorso), mentre la seconda istanza sarebbe stata inoltrata il 21 gennaio 2006 a mezzo posta prioritaria; visto, altresì, il verbale dell´audizione tenutasi il 13 aprile 2006 nel quale il ricorrente ha, in particolare, evidenziato come il riferimento della resistente alla raccomandata del 15/02/2006 "sia un riferimento privo di ogni fondamento dal momento che in tale data il ricorrente ha presentato unicamente l´atto di ricorso";

VISTE le note datate 24 aprile e 24 maggio 2006, con le quali il ricorrente ha ribadito che il proprio nominativo è presente nell´elenco abbonati della Provincia di Pesaro, edizione 2005/2006, e "non è integrato da simboli (bustina-cornetta) (…)" tali da consentire alla resistente di utilizzare il relativo numero telefonico per scopi commerciali;

VISTO il fax inviato da Studio Giolitti s.r.l in data 8 giugno 2006 con il quale tale società ha confermato, tra l´altro, di aver contattato l´interessato in data 22 novembre 2004 (come da allegato report del gestore telefonico), riservandosi di inoltrare la documentazione relativa ad un ulteriore contatto che sarebbe stato attivato da tale società tramite un´altra utenza telefonica;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto validamente nei confronti di un titolare del trattamento (Studio Giolitti s.r.l.) specificamente identificato e che a tale titolare risultano inviate le richieste relative all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice (già art. 13 della legge n. 675/1996), a nulla rilevando le eccezioni del titolare in ordine al mancato ricevimento della nota del 15 febbraio 2006 contenente il ricorso (comunicazione indirizzata correttamente al Garante e che non doveva essere inviata contestualmente dal ricorrente al titolare del trattamento)

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, avendo il titolare del trattamento, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in riferimento all´opposizione al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali, avendo il titolare confermato l´inoltro di telefonate al recapito telefonico del ricorrente, anche successivamente all´opposizione dallo stesso manifestata, e non risultando, in particolare, che la società abbia adottato misure idonee volte ad impedire l´invio al ricorrente di ulteriori sollecitazioni commerciali e promozionali, con qualunque mezzo effettuate. Ciò, anche in violazione dell´esplicita volontà al riguardo espressa dall´interessato con riferimento ai dati personali pubblicati sull´elenco degli abbonati al servizio telefonico; volontà che la società resistente era tenuta a rispettare in forza del provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (doc. web n. 1032381), adottato ai sensi dell´art. 129 del Codice; ritenuto, pertanto, che Studio Giolitti s.r.l. dovrà, entro il 31 luglio 2006, dare conferma al ricorrente di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l´inoltro di qualsiasi ulteriore comunicazione commerciale o promozionale, inviando copia di tale comunicazione anche a questa Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Studio Giolitti s.r.l., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a causa dell´inidoneo riscontro alle istanze proposte dall´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati dell´interessato a fini di inoltro di comunicazioni commerciali o promozionali ed ordina alla società resistente di adottare, entro il 31 luglio 2006, ogni idonea misura volta ad impedire l´ulteriore invio di comunicazioni di tale genere all´interessato, dando conferma, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Studio Giolitti s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli