g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1291530]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1291530]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 11 dicembre 2004 inviata da Luigi Zuccherino a Campeggio Puntala s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa al "Puntala Camping Resort"), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTA la nota datata 17 dicembre 2004, con la quale Campeggio Puntala s.r.l. riscontrava le richieste dell´interessato, sostenendo tra l´altro che i dati dello stesso erano "stati immediatamente cancellati";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2006 con il quale l´interessato, lamentando di aver nuovamente ricevuto nel mese di dicembre 2005 materiale pubblicitario inviato da Campeggio Puntala s.r.l., ha ribadito la richiesta di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano utilizzati per finalità promozionali, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 6 febbraio 2006, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente sostenendo, tra l´altro, che:

- a seguito dei danni subiti, a causa di eventi metereologici, dall´archivio informatico dei propri clienti, "il tecnico fornitore del sistema di gestione ha utilizzato degli archivi salvati precedentemente alla cancellazione" dei dati dell´interessato dall´elenco dei destinatari dei messaggi promozionali;

- il successivo invio di materiale pubblicitario al ricorrente è stato, pertanto, frutto di un mero disguido, ma la società ha ora cancellato i dati dell´interessato e si è impegnata ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché "non si verifichi nuovamente" il predetto invio;

VISTA la nota del 28 febbraio 2006 con cui l´Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 6 marzo 2006, con la quale il ricorrente ha sostenuto, tra l´altro, che i dati personali che lo riguardano sarebbero stati acquisiti in occasione del soggiorno avvenuto nell´estate 2004 presso le strutture ricettive della resistente "in occasione dell´esibizione, per fini di polizia, dei documenti identificativi";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito all´interessato un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, avendo, in particolare, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" ) di aver cancellato i dati del ricorrente dall´elenco dei soggetti destinatari delle comunicazioni promozionali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Campeggio Puntala s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli