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Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1290581]

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[doc. web n. 1290581]

provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2006, presentato da Andrea Zin nei confronti di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. e Bipitalia Ducato S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare l´illecita comunicazione di dati che lo riguardano relativi ad un prestito personale concessogli dalla medesima Bipitalia Ducato S.p.A. finanziaria "per non avere quest´ultima fornitogli il necessario preavviso di legge circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai suddetti Sic a fronte dei ritardi nei pagamenti" (preavviso previsto anche dal provvedimento generale sulle centrali rischi private adottato dal Garante il 31 luglio 2002), ha ribadito la propria richiesta -già avanzata ai medesimi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi dei citati sistemi di informazione creditizia (o, in subordine, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi) e di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, al Garante di ordinare a Crif S.p.A. di comunicargli "la valutazione c.d. credit scoring" attribuitagli, come da richiesta (rimasta inevasa) contenuta nella previa istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, nonché di cancellare i dati relativi a due richieste di mutuo dell´agosto 2005;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 22 febbraio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 7 febbraio 2006 con la quale Crif S.p.A., nel comunicare che i dati relativi al prestito concesso da Bipitalia Ducato S.p.A. concernono un finanziamento "estinto con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati a maggio 2004, quindi da meno di 24 mesi", ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente, rilevando che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, opererebbe, a suo avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli partecipanti; rilevato che la resistente ha inoltre dichiarato che i dati relativi alle due richieste di mutuo non sono più censite nel sistema di informazione creditizia e, in ordine alla richiesta volta a conoscere il punteggio di credit scoring del ricorrente, che tale punteggio viene calcolato da Crif S.p.A. "per conto del singolo e specifico ente partecipante per l´istruttoria di una specifica richiesta di finanziamento o per la gestione di rapporti di credito instaurati", ma che "i dati ottenuti con l´utilizzo di tecniche di credit scoring non vengono conservati nel Sic, né resi accessibili agli altri enti partecipanti";

VISTA la memoria dell´8 febbraio 2006 con la quale Experian Information Services S.p.A. ha dichiarato di non poter corrispondere alle richieste del ricorrente dal momento che "l´obbligo giuridico del preavviso nei termini e nei casi (…) specificati" è stato introdotto dal codice deontologico e, peraltro, in relazione "al solo primo ritardo" e che, "con riferimento ai dati personali già registrati nei Sic alla data di entrata in vigore del codice stesso", trova applicazione soltanto quanto disposto dall´art. 13, comma 3, del medesimo codice in relazione al completamento dell´informativa;

VISTA la memoria inviata via fax il 6 febbraio 2006, con la quale Bipitalia Ducato S.p.A., in relazione al prestito personale concesso al ricorrente ha dichiarato di aver adottato, "nei rapporti con il sig. Zin, ed in generale con la propria clientela, (…) anche anteriormente all´emanazione del provvedimento del 31 luglio 2002", una prassi aziendale volta ad "informare la propria clientela, nell´ambito delle ordinarie procedure di recupero crediti telefonico e anche al fine di rendere l´azione di recupero più incisiva, delle conseguenze negative che il mancato pagamento avrebbe determinato, sia in termini di segnalazione presso i Sic che in termini di rischio di eventuali azioni legali";

VISTA la nota inviata via fax l´8 febbraio 2006 con la quale il ricorrente ha ribadito di ritenere illecita la comunicazione effettuata in assenza di preavviso, richiamando il "principio di buona fede e correttezza che deve osservare la banca nell´esecuzione del rapporto di finanziamento", a prescindere dall´introduzione della disposizione specifica relativa al preavviso nel codice deontologico entrato in vigore il 1° gennaio 2005;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalla parti resistenti, che la disposizione introdotta con l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;  d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che la medesima disposizione prevede, nel caso di dati relativi al primo ritardo (qualificato alla luce del comma 6 del medesimo articolo), che gli stessi possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del citato preavviso all´interessato; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del citato codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005;

RILEVATO che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia, facendosi riferimento ad un finanziamento già estinto nell´ottobre 2004, con ritardi regolarizzati già nel maggio 2004;

RILEVATO che, come richiamato dal ricorrente, il provvedimento generale sui trattamenti effettuati dalle centrali rischi private adottato dal Garante il 31 luglio 2002, prevedeva che le banche o le finanziarie avrebbero dovuto, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi potessero eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla "centrale rischi" privata, ma che lo stesso non indicava modalità e tempi per tale preavviso;

RILEVATO che Bipitalia Ducato S.p.A. ha peraltro dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver fornito all´interessato le informazioni relative al futuro inserimento dei dati nelle cd. "centrali rischi" private (ora sistemi di informazione creditizia); ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati formulata dal ricorrente con il ricorso;

RITENUTO che il ricorso, con riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al citato prestito concesso da Bipitalia Ducato S.p.A., deve essere dichiarato infondato anche nei confronti di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., non risultando, dalla documentazione in atti, che il trattamento dei dati del ricorrente venga effettuato in violazione di legge;

RITENUTO infine di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso, con esclusivo riferimento al trattamento posto in essere da Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alle due richieste di mutuo, nonché alla richiesta di conoscere i dati relativi al cd. punteggio di credit scoring dell´interessato, avendo al riguardo la resistente fornito un sufficiente riscontro;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati dall´archivio dei due sistemi di informazione creditizia resistenti rivolta a Bipitalia Ducato S.p.A. in riferimento ad un prestito personale concesso da tale società;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati dall´archivio dei medesimi sistemi di informazione creditizia resistenti rivolta nei confronti di Crif S.p.A. e di Experian Information Services S.p.A.;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati nonché in ordine alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati relativi al proprio punteggio di credit scoring;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli