g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1289957]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1289957]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 10 gennaio 2006, presentato da Giulio Ferrante nei confronti di Crif S.p.A. e Banca Popolare Italiana, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta -già avanzata ai medesimi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione (o, in subordine, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi) dei dati personali relativi ad alcuni finanziamenti che la predetta banca avrebbe comunicato al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonché l´attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; rilevato che il ricorrente ha contestato, altresì, l´illiceità di tale comunicazione di dati, per non avere la predetta banca fornitogli "il necessario preavviso di legge" circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta applicabili ai sistemi di informazioni creditizie); rilevato, infine, che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, al Garante di ordinare a Crif S.p.A. "l´oscuramento della valutazione c.d. credit scoring" allo stesso attribuita;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 22 febbraio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 3 febbraio 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito personale erogato da Banca Popolare Italiana (già Banca Popolare di Lodi) in data 12 settembre 2001, ed estinto in data 17 luglio 2003 "senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonché con riferimento ad un prestito personale erogato sempre da Banca Popolare di Lodi in data 17 luglio 2003 ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi " (la cui regolarizzazione sarebbe avvenuta nel giugno 2005); ciò in quanto, in relazione al primo finanziamento, non sarebbe ancora decorso il termine di conservazione di 36 mesi previsto dall´art. 13, comma 4, del citato codice deontologico per "le informazioni creditizie di tipo positivo relative a rapporti esauriti con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria", mentre, in relazione al secondo, non sarebbe ancora decorso il termine di 24 mesi previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del medesimo codice di deontologia per i ritardi nei pagamenti superiori a due rate o mesi; rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a suo avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo a carico dei singoli partecipanti; rilevato che la resistente ha inoltre dichiarato, in ordine alla richiesta volta a conoscere il punteggio di credit scoring del ricorrente, che tale punteggio viene calcolato da Crif S.p.A. "per conto del singolo e specifico ente partecipante per l´istruttoria di una specifica richiesta di finanziamento o per la gestione di rapporti di credito instaurati", ma che "i dati ottenuti con l´utilizzo di tecniche di credit scoring non vengono conservati nel Sic, né resi accessibili agli altri enti partecipanti"; rilevato, infine, che, Crif S.p.A., in ordine all´attestazione richiesta dal ricorrente, ha sostenuto che "le informazioni aggiornate sono visibili direttamente da tutti gli aderenti al sistema di informazioni creditizie non necessitando pertanto alcuna comunicazione da parte della scrivente società";

VISTA la memoria inviata via fax il 3 febbraio 2006, con la quale Banca Popolare Italiana S.p.A., richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente con nota del 15 luglio 2005, ha ribadito che, in relazione al prestito erogato in data 12 settembre 2001 ed estinto il 17 luglio 2003, non sarebbe stata effettuata a Crif S.p.A. alcuna segnalazione "negativa", essendo il finanziamento integralmente estinto mentre, in relazione al prestito erogato in data 17 luglio 2003 ed ancora in corso, non sussisterebbero "ancora i presupposti per procedere alla cancellazione di segnalazioni relative a ritardati pagamenti effettuati nel mese di giugno 2005"; rilevato, inoltre, che la banca ha dichiarato che, "pur non avendo emesso una comunicazione scritta specifica (…), il cliente è stato più volte telefonicamente contattato sollecitando il pagamento di alcune rate scadute del prestito", precisando altresì che il ricorrente, "in qualità di titolare di precedenti prestiti personali con ritardi nei pagamenti, era già stato assoggettato a segnalazioni presso CRIF e quindi non poteva ignorare le conseguenze derivanti dalle suddette temporanee insolvenze";

VISTA la nota inviata via fax l´8 febbraio 2006 con la quale il ricorrente ha sostenuto che, ove la banca resistente avesse provveduto ad inviare il prescritto "preavviso", egli avrebbe avuto la possibilità di attivarsi tempestivamente "per sanare la sua posizione ed evitare, così, di vedersi segnalare a Crif e di vedersi preclusa la possibilità di accesso al credito";

VISTE le note inviate entrambe in data 27 marzo 2006 con le quali Crif S.p.A. e Banca Popolare Italiana hanno ribadito sostanzialmente quanto già espresso nei propri scritti difensivi;

VISTA la nota inviata in data 7 aprile 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che i dati relativi ai ritardi nei pagamenti delle rate scadute il 16/02/2005, 16/03/2005, 16/04/2006 e 16/05/2005 sono stati comunicati al proprio sistema di informazioni creditizie e resi accessibili agli enti partecipanti al sistema nel "mese successivo a quello in cui si è verificato il mancato pagamento della rata scaduta";

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalle parti resistenti, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;  d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di dentologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione con riferimento ai ritardi nei pagamenti delle rate scadute il 16/04/2005 e 16/05/2005 rispettivamente segnalati con gli aggiornamenti mensili di maggio e giugno 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi a tali ritardi è stato effettuato in modo illecito, non essendo stato fornito, per espressa ammissione dell´ente partecipante, il predetto preavviso; rilevato, quindi, che deve essere ordinato a Banca Popolare Italiana e a Crif S.p.A. di cancellare i dati relativi alle due rate citate dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. entro e non oltre il 31 maggio 2006, dando conferma al ricorrente ed a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, nonché della richiesta attestazione;

RILEVATO, invece, che deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito erogato dalla banca resistente il 12 settembre 2001, ed estinto in data 17 luglio 2003, non essendo decorso il termine di conservazione di 36 mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall´art. 6, comma 6, e 13, comma 4, del citato codice di deontologia e buona condotta in riferimento alle c.d. informazioni "positive";

RITENUTO, infine, che la richiesta di cancellazione dei dati relativi al cd. punteggio di credit scoring dell´interessato -rivolta esclusivamente nei confronti di Crif S.p.A. e rispetto alla quale quest´ultima ha comunque fornito riscontro- deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di ricorso e non avanzata previamente con l´interpello ai sensi dell´art. 146 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della sola Banca Popolare Italiana, nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati personali inerenti ai ritardi nei pagamenti delle rate scadute il 16/04/2005 e 16/05/2005 relative al prestito erogato da Banca Popolare Italiana il 17 luglio 2003, ordinando alle resistenti di provvedere ai fini della cancellazione stessa, oltre che alla richiesta attestazione, entro il termine di cui in motivazione;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito erogato da Banca Popolare Italiana in data 12 settembre 2001 ed estinto in data 17 giugno 2003;

c) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato relativi al punteggio di "credit scoring", rivolta esclusivamente nei confronti di Crif S.p.A.;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della sola Banca Popolare Italiana, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli