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Provvedimento del 13 aprile 2006 - [1285547]

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[doc. web n. 1285547]

Provvedimento del 13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale l´avv. XY, in data 13 giugno 2005, ha chiesto a So.ri.t. Ravenna S.p.A.–Società per la riscossione dei tributi, di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima istanza l´interessato, lamentando l´avvenuto invio ad alcuni clienti del proprio studio legale di una "richiesta di dichiarazione stragiudiziale" -sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà- volta a verificare l´esistenza di eventuali loro crediti a favore del medesimo interessato, ha anche chiesto di ottenere la comunicazione degli estremi identificativi dei "soggetti a cui è stata indirizzata la citata richiesta di dichiarazione stragiudiziale"; rilevato infine che lo stesso interessato ha chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati nel predetto modo dalla citata società concessionaria in asserita violazione di legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (e l´attestazione che le operazioni in questione siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati);

VISTO il ricorso presentato il 9 gennaio 2006, con il quale l´avv. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Branca (presso il cui studio ha eletto domicilio), nel contestare l´assenza di un riscontro da parte di So.ri.t. Ravenna S.p.A., ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento; rilevato che con il medesimo ricorso l´interessato ha altresì comunicato di aver promosso dinanzi al Tribunale di Ravenna, un giudizio civile "esclusivamente avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 2050 c.c." per "i notevoli danni cagionati dalla So.ri.t. Ravenna S.p.A. al prestigio, alla dignità e alla reputazione del ricorrente a seguito dell´illecito trattamento dei dati" effettuato mediante l´invio delle citate richieste di dichiarazioni stragiudiziali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTE le memorie pervenute a questa Autorità il 10 e il 14 febbraio 2006, con le quali la resistente, nell´indicare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha comunicato tutti i dati personali relativi all´interessato, la loro origine, le modalità, le finalità e la logica del trattamento effettuato, nonché gli estremi dei soggetti cui sono state inviate, il 3 giugno 2005, le richieste di dichiarazione stragiudiziale, precisando che ai medesimi soggetti, in data successiva all´inoltro da parte del ricorrente dell´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, è stata inoltrata una nota "con la quale si comunicava di non tener conto alcuno della richiesta di dichiarazione stragiudiziale" precedentemente inviata; rilevato, inoltre, che la resistente ha sostenuto che, "per la natura e le finalità del trattamento" effettuato, non è possibile allo stato dar corso alla richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima o blocco dei dati del ricorrente, poiché a suo avviso "il concessionario del servizio nazionale della riscossione è tenuto, tra l´altro, in base all´art. 37 del d. lgs. n. 112/99 a conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico" e che tale data coincide, per legge, "col momento del discarico amministrativo, da parte dell´ente impositore, dell´intero ruolo, ruolo che, per la sua natura di titolo esecutivo collettivo, è comprensivo, oltre che del carico relativo all´avv. XY, anche di numerosi altri contribuenti";

VISTA la memoria inviata il 13 febbraio 2006 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenere ingiustificata "la presenza di una duplicazione di una banca dati contenente informazioni personali in capo ad un soggetto, la So.ri.t. Ravenna S.p.A., la quale è solo eventualmente chiamata ad agire coattivamente per il recupero dei tributi, e la quale ha la possibilità –derivante dalla legge- di ottenere le informazioni che le necessitano in tale eventualità" e ha insistito sulla richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano desunti dall´anagrafe tributaria, tenuto anche conto del fatto che la concessionaria per la riscossione ha assolto l´incarico ed ha acquisito le somme iscritte al ruolo;

VISTE le dichiarazioni rilasciate nell´audizione del 15 febbraio 2006, con la quale So.ri.t. Ravenna S.p.A. ha dichiarato che la posizione debitoria del ricorrente non risultava, al momento, "integralmente estinta e che, peraltro, anche a seguito di futuro pagamento, la cancellazione dei dati stessi" sarebbe potuta avvenire unicamente a seguito "di un formale provvedimento amministrativo di discarico dell´intero ruolo da parte dell´ente impositore";

VISTA la memoria del 22 marzo 2006 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver pagato il debito di "euro 1, 03" che ancora permaneva a suo carico (debito che peraltro non gli sarebbe stato comunicato il 9 giugno 2005, data in cui si era recato presso gli sportelli della concessionaria per saldare "tutto quello che risultava a suo carico (esclusivamente euro 48,26 di mora relativa alla Cassa forense)"), ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi della concessionaria, rilevando che, in caso di necessità, tale soggetto "conserva sempre l´accesso all´anagrafe tributaria";

VISTA, infine, la memoria della società resistente inviata il 24 marzo 2006, con la quale la stessa ha precisato che l´importo che residuava in capo al ricorrente derivava dal ritardato pagamento della cartella esattoriale (cartella nella quale è espressamente indicato il tasso di interesse giornalmente applicato in caso di tardati pagamenti) ed ha comunicato altresì le ragioni che a suo avviso giustificherebbero anche la conservazione dei dati acquisiti dal concessionario presso l´anagrafe tributaria;

RITENUTO che non emergono allo stato i presupposti per accogliere il ricorso nella parte riguardante la cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati a seguito della contestata attività di raccolta di dichiarazioni stragiudiziali, considerato quanto previsto in proposito dall´art. 75-bis del d.P.R. n. 602/1973, (introdotto dall´art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2004 n. 311), considerata l´attestazione contenuta nella predetta nota che la resistente ha inviato ai destinatari delle richieste di dichiarazione stragiudiziale e rilevata infine la legittima esigenza, per la medesima resistente, di conservare elementi di prova utili al riguardo in rapporto alla controversia risarcitoria instaurata sul punto nei suoi confronti;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste dell´interessato, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro al riguardo, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di So.ri.t. Ravenna S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati del ricorrente (nonché della relativa attestazione);

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di So.ri.t. Ravenna S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli