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Provvedimento del 9 marzo 2006 [1269215]

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  [doc. web n. 1269215]

Provvedimento del 9 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mariella Sassetti

nei confronti di

CTC-Consorzio per la tutela del credito;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

L´interessata (la quale si era avvalsa, per l´esercizio dei diritti tutelati dal Codice, della facoltà di conferire delega ad un terzo presso il quale aveva eletto domicilio) afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito di cancellare i dati che la riguardano conservati nell´archivio del predetto sistema di informazioni creditizie, revocando il consenso al relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 2 dicembre 2005 ai sensi dell´art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 13 dicembre 2005, CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 4 gennaio 2006, ha risposto chiedendo il rigetto del ricorso. Il Consorzio ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. datata 29 settembre 2005, inoltrata però all´indirizzo di residenza dell´interessata. A tale nota era allegato un report da cui risultava che, nel sistema di informazioni creditizie gestito dal titolare, era presente una segnalazione effettuata da Agos S.p.A. in data 31 ottobre 2003 in relazione ad un finanziamento revolving  "in stato di irregolarità (mancato pagamento di una o più rate rispetto a quanto previsto dal piano di rimborso) ". La resistente, nel citato fax del 4 gennaio 2006, ha inoltre dichiarato che, persistendo lo stato di irregolarità risultante da ulteriore visura effettuata in data 29 dicembre 2005, non sarebbero ancora maturati i termini per la cancellazione dei dati previsti dall´art. 6, comma 5, del codice deontologico applicabile ai sistemi di informazioni creditizie in relazione agli inadempimenti non regolarizzati.

Con nota del 16 gennaio 2006 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con nota inviata il 24 febbraio 2006 Agos S.p.A., in risposta a specifica richiesta del Garante, ha confermato l´esattezza delle informazioni contenute nella banca dati della resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati detenuti in un sistema di informazioni creditizie.

La richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente è  infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dall´art. 6, comma 5, del codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300).

La resistente aveva fornito riscontro in tal senso all´interessata già in data 29 settembre 2005, ma tale comunicazione era stata inviata all´indirizzo di residenza dell´interessata e non, come dovuto, al domicilio eletto presso il delegato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli