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Provvedimento del 16 febbraio 2006 [1248067]

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[doc. web n. 1248067]

Provvedimento del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 novembre 2005, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Erre Ci Emme s.r.l., con il quale la ricorrente (che aveva appreso da Fratelli Carli S.p.A., a seguito di una precedente istanza, che il proprio indirizzo era stato ottenuto da Erre Ci Emme s.r.l.) ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 15 dicembre 2005, con la quale la società resistente ha, tra l´altro, confermato l´esistenza di dati personali della ricorrente, ha comunicato gli stessi e ne ha precisato l´origine, specificandone anche la logica, le modalità e le finalità del trattamento; rilevato che la resistente ha anche indicato le categorie di soggetti cui i dati personali in questione possono essere comunicati;

VISTA la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 29 dicembre 2005 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro, ha ribadito le proprie richieste;
RILEVATO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dall´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli