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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto nazionale economia agraria (Inea) - 16 febbraio 2006 [1244652]

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 [doc. web n. 1244652]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto nazionale economia agraria (Inea) - 16 febbraio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal l´Istituto nazionale di economia agraria (Inea) in data 23 dicembre 2005 (prot. n. 91191);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di economia agraria (Inea) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati.

L´Inea, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, l´Inea è quindi tenuto ad adottare o promuovere un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati che l´Inea intende trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

OSSERVA:

1. Considerazioni generali
Nello schema di regolamento deve farsi menzione, anche nelle premesse, dell´acquisizione del presente parere ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice. Va invece espunto, nell´articolato, il riferimento alle operazioni di diffusione che non sono previste nelle schede allegate allo schema.

2. Gestione del rapporto di lavoro del personale (scheda n. 1)
L´elencazione delle fonti che legittimano i trattamenti indicati nella scheda n. 1 deve essere integrata menzionando il r.d. 10 maggio 1928, n. 1418, ("Modificazioni ai regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765, e 16 settembre 1927, n. 1943, riguardanti l´Istituto di economia agraria"), il d.lg. 29 ottobre 1999, n. 454 ("Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell´art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"), nonché lo statuto dell´Istituto, che specifica alcune attribuzioni in materia di dotazione organica e gestione del personale.

Tra i tipi di dati trattati occorre indicare anche quelli relativi alle convinzioni di altro genere rispetto a quelle religiose o filosofiche (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice) che, invece, sono menzionati nella descrizione sintetica del trattamento. Tali convinzioni possono in particolare venire in evidenza dalla documentazione connessa all´eventuale svolgimento, da parte dell´interessato, del servizio di leva come obiettore di  coscienza.

Analoga integrazione dovrà essere apportata con riferimento all´eventualità di un trattamento di dati sulla vita sessuale, limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso.

3. Gestione del rapporto di lavoro – riconoscimento di benefici (scheda n. 2)
Con riferimento alla scheda n. 2, si evidenzia che dagli elementi forniti non risulta che la legge 8 marzo 1968, n. 152 sia idonea a legittimare le operazioni di comunicazione nei confronti dell´Inpdap ai fini dell´erogazione del trattamento di pensione in caso di inabilità al lavoro e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata; allo stato degli elementi forniti la medesima legge risulta riguardare infatti la previdenza del diverso personale degli enti locali.

4. Conclusioni
L´Inea è invitato a conformare lo schema alle indicazioni sopra formulate tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime, e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata necessariamente con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari  non considerati nello schema in esame, non potranno essere effettuati lecitamente. Ciò non preclude all´Inea (laddove si renda indispensabile trattare ulteriori categorie di dati o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge) la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento curato dall´Istituto nazionale di economia agraria, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 4, riguardanti:

  • la menzione dell´acquisizione del presente parere e l´espunzione nell´articolato dei riferimenti inerenti alla diffusione;
  • l´integrazione dell´elencazione delle fonti; la menzione, tra i tipi di dati trattati, di quelli relativi alle convinzioni d´altro genere e alla vita sessuale, limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso (scheda n. 1);
  • le modifiche al riferimento alla legge 8 marzo 1968, n. 152 (scheda n. 2);
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli