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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1217532]

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[doc. web n. 1217532]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Laura Forte, rappresentata e difesa dall´avv. Ivano Cimatti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Azienda ospedaliera San Camillo–Forlanini di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Fratto ed Egidio Mammone;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´interessata, che ha prestato attività professionale presso l´azienda ospedaliera resistente dal dicembre 2002 al giugno 2005, nell´ambito di una borsa di studio finanziata dall´Airc, ha formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della medesima azienda chiedendo di accedere ai dati personali che la riguardano "detenuti dai singoli servizi, inerenti l´attività clinica svolta".

Ritenendo parziale il riscontro fornito dalla resistente, e considerando le informazioni richieste necessarie per promuovere un´azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro al fine di provare l´attività professionale prestata, la ricorrente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo a questa Autorità di ordinare alla resistente la comunicazione in forma intelligibile dei dati che non le sarebbero stati comunicati, relativi all´attività di assistenza clinica svolta. Ciò, con specifico riferimento alle richieste di esami, accertamenti clinici e di consulenza specialistica presentate a vari servizi aziendali (richieste di "emocomponenti", "terapia antiblastica", "supporto nutrizionale parenterale", "esami di tipizzazione HLA", "esami di laboratorio", "consulenza specialistica").

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 settembre 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota datata 10 ottobre 2005 nella quale ha dichiarato di aver già fornito riscontro all´interessata (nell´ambito di richieste di accesso ad atti e documenti amministrativi presentate contestualmente alle richieste formulate ai sensi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali), consentendole di accedere a più riprese alle cartelle cliniche contenenti sottoscrizioni della stessa (dopo aver oscurato i dati relativi a terzi), e di non poter soddisfare le richieste relative ai supposti dati che riguardano l´interessata che sarebbero contenuti in "richieste di emocomponenti, terapie antiblastiche, supporto nutrizionale parenterale, esami di tipizzazione HLA, effettuate" dalla stessa. Ciò, perché "le richieste interne di esami o indagini non rientrano tra gli atti di cui è prevista la conservazione".

Con note datate 12 ottobre e 14 novembre 2005 e nell´audizione del 13 ottobre 2005 la ricorrente ha contestato tale riscontro sostenendo che l´azienda resistente ha l´obbligo di conservare la documentazione in questione; ha chiesto quindi di porre a carico di quest´ultima le spese sostenute per il procedimento.

Con memoria del 18 novembre 2005, la resistente ha ribadito: a) di aver soddisfatto tutte le richieste di accesso ad atti e documenti formulate dalla ricorrente, comunicando a quest´ultima anche tutti i dati personali in essi contenuti; b) di ritenere di non poter fornire un riscontro positivo anche alla richiesta di accedere alle "richieste predisposte dalla dott.ssa Forte e relative ad attività di tipo diagnostico e curativo (richieste di emocomponenti, di terapie antiblastiche ecc.), nelle quali (…) risulterebbe un suo segno di riconoscimento, quale una sigla o una firma, la quale dimostrerebbe la sua partecipazione professionale e la titolarità di detti atti medici", posto che tali atti contengono dati relativi ai terzi verso i quali l´attività di cura e diagnosi è stata rivolta e non alla ricorrente. Con riferimento al ritenuto obbligo di conservazione dei dati, la resistente ha poi sostenuto che "le richieste di prestazioni diagnostiche, di cura ecc. sono atti interni che non hanno alcuna rilevanza e che non sono in alcun modo riconducibili o assimilabili ai referti diagnostici ed alle cartelle cliniche per i quali, come è noto, vi è invece obbligo di conservazione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un´istanza volta ad accedere ad alcuni dati personali detenuti da un´azienda ospedaliera presso la quale l´interessata ha prestato la propria attività professionale.

L´esercizio del diritto di accesso, come più volte evidenziato dal Garante, consente di ottenere solo la comunicazione in forma intelligibile delle informazioni che hanno natura di dato personale e solo dei dati personali relativi al richiedente detenuti dal titolare del trattamento, eventualmente da estrarre da atti e documenti (art. 10 del Codice). Il medesimo diritto non consente invece di richiedere a quest´ultimo l´accesso diretto ed illimitato ad informazioni che non hanno natura di dato personale, o ad interi documenti o tipologie di atti, ovvero la creazione di documenti inesistenti o la loro aggregazione innovativa secondo specifiche modalità prospettate dall´interessato.

L´eventuale esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti può essere disposta dal titolare del trattamento solo quando l´estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa e comunque oscurando eventuali dati personali riferiti a terzi (art. 10, comma 4, del Codice).

Nel caso di specie, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato infondato, dovendosi considerare idoneo il riscontro fornito dall´azienda ospedaliera, già prima della presentazione del ricorso, alle numerose istanze di accesso proposte dalla ricorrente (peraltro sovrapposte a richieste proposte ai sensi di altra normativa, quale la legge 241/1990).

I dati contenuti nelle "richieste di diagnosi e cure", che sarebbero state sottoscritte dalla ricorrente mediante "firma" o "sigla", sono prevalentemente relativi a terzi, contenendo vari dati personali anche di natura sensibile inerenti a questi ultimi.

In tali richieste, possono essere presenti dati relativi alla ricorrente consistenti nel suo nome e cognome, nei casi in cui nelle medesime richieste  figuri (o vi sia associata) una sottoscrizione intelligibile della ricorrente (non venendo invece in rilievo eventuali sigle apposte sulle richieste, ma non riconducibili univocamente ad un soggetto identificato o identificabile: cfr. art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Tali dati sono stati però comunicati alla ricorrente già in sede di riscontro alle istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice. Il riscontro già dato risulta idoneo: quando tali istanze fanno riferimento agli stessi dati personali conservati in più atti o documenti –come risulta nel caso di specie–, il riscontro alle medesime istanze non obbliga a fornire copia di tutti i supporti cartacei che li contengano, né tanto meno, nel caso in cui i dati siano estrapolati e comunicati nei modi di cui all´art. 10 del Codice, ad indicare quali o quanti siano i documenti che li contengano.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli