g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1217472]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1217472]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 settembre 2005, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una telefonata promozionale non sollecitata alla propria utenza di rete fissa (relativa ai servizi telefonici offerti dalla società), ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il medesimo ricorso la ricorrente si è altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 novembre 2005, con la quale la società resistente ha confermato l´esistenza di dati personali della stessa, comunicandone l´origine e la tipologia, indicando la logica, le modalità e le finalità del trattamento e sostenendo, tra l´altro, che "i dati sono stati cancellati da tutti i data base aziendali in data 13 settembre 2005"; rilevato che a tale dato non era ancora in fase di integrale applicazione la nuova disciplina in materia di utilizzo degli elenchi telefonici; rilevato che nella medesima nota sono state fornite indicazioni in ordine al titolare e al responsabile del trattamento, nonché in ordine alla comunicazione dei dati in questione;

VISTE le note datate 28 ottobre 2005 e 10 novembre 2005, con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ritenendolo parzialmente insoddisfacente, ed ha quindi ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota dell´11 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in ordine all´opposizione al futuro trattamento dei dati dell´interessata a fini commerciali, non avendo al riguardo la resistente fornito alcun idoneo riscontro; ritenuto che il titolare del trattamento dovrà pertanto attestare alla ricorrente e a questa Autorità, entro il 30 gennaio 2006, di aver adottato ogni idonea misura volta a prevenire l´inoltro, con qualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazioni pubblicitarie all´interessata;

RILEVATO che in relazione alle restanti richieste deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro (sebbene abbia cancellato i dati della ricorrente prima di procedere, come dovuto, alla loro comunicazione in forma intelligibile);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, anche in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza ex art. 7;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali della ricorrente a fini commerciali e promozionali ed ordina alla società resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento poste a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarle direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli