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Diffusione a mezzo stampa di abitudini sessuali - 12 gennaio 2006 [1213631]

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[doc. web n. 1213631]

Diffusione a mezzo stampa di abitudini sessuali - 12 gennaio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI i servizi giornalistici che hanno interessato il sig. Lapo Elkann e gli atti d´ufficio acquisiti a seguito dell´istruttoria preliminare;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e allegato A 1);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;


PREMESSO

1. Le cronache giornalistiche hanno dedicato ampio spazio alla vicenda che ha interessato Lapo Elkann, componente della famiglia Agnelli alto dirigente della società FIAT S.p.a., ricoverato a causa di un grave malore. L´attenzione degli organi di informazione si è subito concentrata in modo particolare sulle cause del malore (abuso di sostanze stupefacenti) e sul contesto in cui esso si era verificato (luogo e persone presenti).

Il Garante ha avviato un´istruttoria preliminare per verificare se nei servizi giornalistici fossero ravvisabili comportamenti eccedenti il diritto di cronaca e lesivi dei diritti della personalità dell´interessato (vedi comunicato stampa del 13 ottobre 2005).

Nell´ambito di tale verifica hanno assunto specifico rilievo due articoli del quotidiano Il Mattino (edizioni del 12 e 13 ottobre 2005), il quale ha pubblicato il contenuto di alcune dichiarazioni rese alla polizia dalla persona, indicata come transessuale, nel cui appartamento il sig. Elkann si trovava al momento del malore e che aveva chiamato soccorso. Tra le dichiarazioni riportate dal quotidiano figurano anche dettagli intimi, quali quelli relativi al particolare abbigliamento che il sig. Elkann avrebbe indossato nella notte.

In sede di istruttoria preliminare, l´Autorità ha chiesto all´editore di fornire elementi utili per verificare la liceità e la correttezza dell´acquisizione e della diffusione dei dati, nonché la loro essenzialità ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca. Il Mattino S.p.a. si è però limitata a rispondere che le informazioni pubblicate erano state "…acquisite dal giornalista incaricato del servizio da fonti confidenziali", senza aggiungere altro in merito ai profili da accertare in questa sede.

Specifico rilievo ha assunto anche il servizio mandato in onda da Canale 5 nel corso del programma di Striscia la notizia (edizione dell´11 ottobre 2005), all´interno del quale è stata trasmessa la registrazione di un colloquio registrato a distanza tra due inviati della trasmissione e un inquilino del condominio nel quale si trovava il sig. Elkann. In tale intervista venivano formulate domande volte ad acquisire informazioni particolareggiate sugli orari di frequentazione del luogo da parte del sig. Elkann, sulle persone incontrate  e sulle attività che si sarebbero svolte nell´appartamento frequentato, facendo anche riferimento a somme sborsate e alle abitudini sessuali ipotizzate.

R.T.I.–Reti televisive italiane S.p.a., società del Gruppo Mediaset S.p.a, editrice della trasmissione televisiva, rispondendo ad una richiesta di informazioni dell´Autorità, ha ammesso che era stata realizzata "un´attività più dettagliata" rispetto ad altre trasmissioni della medesima emittente che si erano occupate del caso. La società ha però sostenuto, ritenendo il servizio corretto, che "anche le abitudini sessuali del personaggio noto possono essere oggetto di pubblica diffusione, purché abbiano rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica", e che si trattava in ogni caso di notizie già di dominio pubblico.

OSSERVA

2. La vicenda in esame è stata oggetto di legittima attenzione e cronaca da parte dei mezzi di informazione.

Si tratta infatti di un caso nel quale un personaggio di indubbio rilievo pubblico nel mondo dell´imprenditoria è stato ricoverato in condizioni di salute particolarmente critiche.

Tuttavia, nel descrivere legittimamente un fatto che ha suscitato ampio interesse pubblico anche fuori del territorio nazionale, alcuni tra i servizi giornalistici esaminati nell´istruttoria preliminare (quelli, citati, curati da Il Mattino e da Canale 5-Striscia la notizia) non hanno rispettato il principio di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e sono risultati lesivi dei diritti e della dignità della persona interessata (art. 137, comma 3, del  Codice; artt. 5, comma 1, 6, 8, comma 1, e 11 del codice di deontologia).

Più specificamente, non è risultata lecita la diffusione di alcuni dettagli idonei a rivelare abitudini, anche di natura sessuale, quali quelli descritti al precedente punto 1.

La circostanza che le informazioni pubblicate si riferissero ad una persona nota non era di per sé risolutiva per ritenere lecita la diffusione.

I mezzi di informazione dispongono di margini più ampi nel pubblicare informazioni che riguardano persone note. L´assunzione di una posizione o di un ruolo di particolare rilievo nella società implica una maggiore esposizione al pubblico dei fatti di vita degli interessati, che possono essere a volte attinenti anche a taluni aspetti della loro sfera privata.

Tale esposizione incontra però un limite se le notizie o i dati diffusi "non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica degli interessati" (art. 6, comma 2 del codice di deontologia) e questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale, riconducibili a scelte intime che godono di maggiore protezione (art. 11, comma 2,  del codice di deontologia).

Nel caso in esame (contrariamente a quanto sostenuto da RTI–Reti televisive italiane S.p.a.), i riferimenti idonei ad attribuire abitudini, anche sessuali, dell´interessato non erano essenziali per il corretto esercizio del diritto di cronaca: i due servizi si sono infatti occupati a diverso titolo anche del particolare abbigliamento indossato, dei motivi e degli orari della frequentazione (descritta come abituale) dell´appartamento, o delle somme che sarebbero state di volta in volta sborsate in questo contesto.

Si tratta di dettagli che si prestavano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere ad alcuna esigenza di giustificata informazione su una vicenda di interesse pubblico, e che non assumevano rilievo neanche per formulare un giudizio sulle attitudini dell´interessato in rapporto alle attività e responsabilità imprenditoriali che gli competono (cfr. anche Corte europea dei diritti dell´uomo Von Hannover v. Germany, decisione n.59320/00, 24 giugno 2004, e comunicato del Garante del 10 ottobre 2002 in Bollettino n. 32/2002, pag. 135).

La circostanza invocata da RTI– Reti televisive italiane S.p.a., (ovvero che diversi organi di informazione si erano già occupati del caso (anche per effetto di dichiarazioni rese da altri protagonisti della vicenda), anch´essa non rendeva lecita la diffusione: tale circostanza, infatti, non esimeva i giornalisti dal dovere di effettuare in ogni caso una valutazione autonoma sull´essenzialità delle informazioni dettagliate che si accingevano a diffondere e dall´operare, quindi, un filtro sui particolari lesivi dei diritti dell´interessato.

Invece, mentre numerosi organi di informazione non risultano aver diffuso i dettagli in questione, Striscia la notizia (come riconosciuto da RTI s.p.a.), ha realizzato "un´attività più dettagliata" rispetto anche ad altre trasmissioni curate dalla medesima emittente, integrando la "notizia" ormai in circolazione con "dati" non indispensabili e non rilevanti ai fini della corretta informazione sul caso. Analoga considerazione va svolta con riferimento al servizio realizzato da Il Mattino.

Infine, in entrambi i casi non è stata considerata la circostanza che la famiglia del sig. Elkann (analogamente a quanto ha fatto poi lo stesso interessato), vista la notevole attenzione rivolta al caso dagli organi di informazione, avevano chiesto loro il rispetto della sfera privata (cfr. art. 5, comma 2, del codice di deontologia; cfr. Il Mattino dell´11 ottobre 2005).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Garante, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, vieta a Il Mattino S.p.a e a R.T.I.–Reti televisive Italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, di diffondere ulteriormente i dati personali idonei a rivelare, nei termini sopra indicati, possibili abitudini sessuali dell´interessato, anche tramite i siti web delle testate, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 154, comma 1 lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, il Garante prescrive altresì ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati in questa sede.

Va disposta infine la trasmissione di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, dispone nei confronti de Il Mattino S.p.A. e di R.T.I.–Reti televisive Italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, il divieto di diffusione, anche tramite i siti web delle testate, dei dati personali idonei a rivelare nei termini di cui in motivazione dettagli intimi e possibili abitudini sessuali dell´interessato, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1 lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice prescrive ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel punto 2 del presente provvedimento;

c) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 12 gennaio 2006


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli