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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1170311]

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[doc. web n. 1170311]

Provvedimento del 7 luglio 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata da XY;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A 1);

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il quotidiano la Padania (edizioni del zx, ws, wz, yw, zy, jx e xk) ha dedicato ampio spazio ad una complessa vicenda riguardante le case da gioco di Lugano e Campione e, più specificamente, alla denuncia sporta da XY, presidente di un´associazione contro i fenomeni di usura e di estorsione, in ordine ad un possibile giro di usura collegato all´attività di una di tali case.

Il presidente dell´associazione ha rivolto al Garante una segnalazione lamentando una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo alla pubblicazione di numerose informazioni che lo riguardavano. In particolare, ha evidenziato, oltre al tono degli articoli ritenuto particolarmente offensivo, la circostanza che il quotidiano avesse pubblicato alcuni dati personali -il suo indirizzo e altri dati relativi alla propria convivente- considerati eccedenti rispetto al corretto esercizio del diritto/dovere di cronaca. Il segnalante ha specificato che la diffusione di tali dati sarebbe stata causa di "numerose e gravi minacce, anche di morte", nonché di altre azioni intimidatorie promosse nei suoi confronti e denunciate all´autorità giudiziaria.

OSSERVA:

La disciplina relativa ai trattamenti effettuati nell´esercizio dell´attività giornalistica in vigore all´epoca in cui il trattamento oggetto della segnalazione è stato effettuato (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25 della legge n. 675/1996) e ora riprodotta senza sostanziali modifiche nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 137), permette al giornalista, nell´esercizio della propria attività, di trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell´interessato. Anche la comunicazione e la diffusione dei dati devono rispettare i limiti posti al diritto di cronaca, tra i quali rileva quello dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", oltre che la dignità della persona (cfr., anche, artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

I servizi giornalistici in esame riguardano una vicenda che, in particolare a livello locale, aveva assunto un certo rilievo, sia per la questione (un possibile giro di usura nell´ambito di una casa da gioco frequentata anche da italiani), sia per la particolare attenzione che diversi organi di informazione, da tempo, stavano dedicando ad essa. Tali elementi rappresentavano un idoneo fondamento ad una trattazione della vicenda da parte del quotidiano, come pure ad una manifestazione di opinioni e rilievi critici su di essa (art. 6, comma 3, del codice di deontologia).

Anche l´attenzione focalizzata sulla figura del segnalante trovava una giustificazione di fondo nella peculiare posizione da questi assunta nell´intera vicenda (cfr. art. 6, comma 1, del codice di deontologia), sebbene ciò non giustificasse il tenore, ritenuto aggressivo, di talune espressioni. La vicenda riferita dal giornale, infatti, come si evince dagli atti, aveva preso le mosse proprio da alcune dichiarazioni rese dallo stesso segnalante, anche attraverso alcune sue interviste rilasciate agli organi di informazione (art. 25, comma 1, della legge n. 675/1996; ora, art. 137, comma 3, del Codice); anche la diffusione di alcune informazioni relative al suo lavoro e a passate vicende finanziarie e giudiziarie si giustificava nell´ottica di suscitare una più ampia riflessione sulla fondatezza delle sue dichiarazioni.

Alla luce di quanto sopra, la contestata diffusione di taluni dati personali del segnalante non risulta dagli atti illecita, tenuto conto che alcuni di essi erano stati resi noti dallo stesso nel corso delle citate interviste, nella sua qualità di presidente della menzionata associazione, mentre altri sono stati dichiaratamente desunti da atti e registri consultabili presso le camere di commercio.

Risulta poi conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati la scelta di non pubblicare le generalità complete delle persone che sono risultate vittime di usura a seguito di alcune attività di indagine effettuate dalla magistratura locale. Tale misura è in linea con una specifica garanzia disposta dal legislatore con riguardo a tali soggetti (art. 19, comma 5, l. 23-2-1999 n. 44: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell´usura"), oltre che essere conforme a principi ormai consolidati con riferimento ai dati relativi a persone offese da un reato (art. 8 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d´Europa del 10 luglio 2003-"Principi relativi alle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali"; provvedimento del Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30/2002, pag. 8).

Risultano eccedenti, invece, i dati relativi al presunto rapporto di convivenza del segnalante accompagnati dall´indicazione delle generalità, il luogo e la data di nascita di quest´ultima, i suoi mutamenti di residenza, l´indirizzo della sua abitazione, la circostanza di essere proprietaria dell´immobile nel quale vive. La diffusione delle predette informazioni, infatti, contrasta con il principio di essenzialità dell´informazione, il quale si traduce anche nel dovere del giornalista di evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti riportati (art. 5, comma 1, del codice di deontologia).

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive a Editoriale Nord Scarl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati.

Le prescrizioni impartite da questa Autorità non riguardano gli altri profili, pure evidenziati dal segnalante, concernenti le espressioni ritenute lesive e diffamatorie, rispetto alle quali l´interessato può far valere i propri diritti dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive a Editoriale Nord Scarl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione, di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005

Il Presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il Segretario Generale
Buttarelli