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Informativa e consenso su pagine web - 11 gennaio 2001 [1162563]

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[doc. web n. 1162563]

Informativa e consenso su pagine web - 11 gennaio 2001

Nel segnalare la necessità di riformulare il modulo per l´informativa ed il consenso su una pagina web, il Garante ricorda che le relative formule possono essere anche sintetiche e in stile colloquiale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha avviato accertamenti per verificare la fondatezza di una segnalazione relativa ad un trattamento di dati effettuato dall´Osservatorio sulla legalità e la questione morale (sito www.antoniodipietro.org), in relazione alla ricezione non gradita di un messaggio.

Sulla base dei riscontri effettuati e degli elementi forniti dall´Osservatorio, la segnalazione non è risultata fondata.

Il messaggio in questione è stato infatti inviato non direttamente dall´Osservatorio o dal menzionato sito o da chi comunque gestisce la newsletter "DiPietro2001", ma da un privato che ha ritrasmesso quest´ultima ad un limitato numero di destinatari, nel quadro di una probabile attività interpersonale di informazione.

Sulla base della documentazione acquisita, va peraltro segnalata autonomanente all´Osservatorio, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità che l´informativa e la formula di consenso inserite sul sito, in calce al modulo di adesione all´Osservatorio, siano riformulate in modo da contenere, anche sinteticamente e con eventuale stile colloquiale, tutti gli elementi richiesti dall´art. 10 della legge n. 675/1996.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la segnalazione pervenuta nei riguardi dell´Osservatorio sulla legalità e la questione morale;

b) segnala autonomamente al medesimo Osservatorio, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di riformulare l´informativa e la formula di consenso presenti sul sito www.antoniodipietro.org nei termini di cui in motivazione, fornendo un riscontro al Garante entro il 5 marzo 2001.

Roma, 11 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli