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Consenso

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > E-mail e spamming > Consenso

L´acquisizione e l´utilizzazione di indirizzi e-mail a scopo promozionale, senza la previa acquisizione di un informato consenso degli interessati, integra un ripetuto illecito trattamento di dati personali che giustifica la sospensione temporanea di ogni trattamento, ad eccezione della mera conservazione dei dati personali detenuti (provvedimento di blocco temporaneo adottato nei confronti di una società convenuta in un procedimento avente ad oggetto l´invio di e-mail promozionali non richieste, dal quale sono derivati ulteriori accertamenti d´ufficio).

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 30, pag. 99 [doc. web n. 1065904]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 30, pag. 101 [doc. web n. 1065912]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 30, pag. 103 [doc. web n. 1065916]
  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 105 [doc. web n. 1065920]
  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 107 [doc. web n. 1065924]
  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 109 [doc. web n. 1065928]
  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 111 [doc. web n. 1065933]
  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 113 [doc. web n. 1065937]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 115 [doc. web n. 1065941]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 117 [doc. web n. 1065945]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 119 [doc. web n. 1065949]
  • Garante 16 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 133 [doc. web n. 1066366]


La mera conoscibilità di fatto di un indirizzo di posta elettronica non legittima il titolare del trattamento ad inviare messaggi promozionali – nel caso di specie concernenti un´offerta di hosting per un dominio web – in assenza del preventivo consenso dell´interessato.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 37 [doc. web n. 29848]


La circostanza che un indirizzo e-mail, di fatto, sia conoscibile da chiunque, perché riportato sulla rete Internet, non autorizza i terzi all´invio indiscriminato di messaggi pubblicitari, dovendosi avere riguardo alle specifiche finalità cui è preordinata la pubblicità dell´indirizzo elettronico. Ne consegue che, in assenza del prescritto consenso dell´interessato, è illecito l´invio, da parte di una società, di messaggi pubblicitari alla casella di posta elettronica assegnata ad un docente universitario, riportata, per ragioni istituzionali, nel sito Internet di un´università.

  • Garante 28 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 61 [doc. web n. 29828]


L´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, che costituisce un suo dato personale, ove non risulti provenire da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, non può essere oggetto di trattamento da parte di terzi senza il previo consenso informato dell´interessato o in presenza di un altro dei presupposti del trattamento indicati nell´art. 12 della legge n. 657/1996.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 67 [doc. web n. 30008]


L´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, che costituisce un suo dato personale, ove non risulti provenire da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, non può essere oggetto di trattamento da parte di terzi senza il previo consenso informato dell´interessato o in presenza di un altro dei presupposti del trattamento indicati nell´art. 12 della legge n. 657/1996 (nella specie, l´indirizzo era stato generato secondo procedure random).

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 64 [doc. web n. 1065714]


L´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, in quanto costituisce un suo dato personale, non può essere oggetto di trattamento da parte di terzi senza il previo consenso informato dell´interessato o in presenza di un altro dei presupposti del trattamento indicati nell´art. 12 della legge n. 657/1996.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 75 [doc. web n. 29864]


È illecita l´acquisizione e l´utilizzazione, per fini promozionali, di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso un particolare software (cd. procedure random), senza che sia stato preventivamente acquisito il consenso informato dell´interessato.

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 93 [doc. web n. 1065884]


È fondata l´opposizione al trattamento dei dati, svolto attraverso l´invio ad un indirizzo di posta elettronica di corrispondenza per finalità commerciali, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato ovvero operi uno dei presupposti che, a norma dell´art. 12 della legge n. 675/1996, esoneri dalla sua acquisizione (nel caso di specie il titolare non ha dato alcun riscontro alle richieste dell´interessato, né elementi erano evincibili dalla documentazione allegata agli atti).

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 36 [doc. web n. 1065827]


L´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato, ovvero ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996, costituisce un illecito trattamento di dati personali (nel caso di specie il titolare del trattamento, pur riscontrando l´invito ad aderire del Garante, non ha fornito alcun elemento da cui evincere che l´interessato avesse prestato, prima dell´invio dell´e-mail promozionale, un informato consenso).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 20 [doc. web n. 1065819]


La formazione di un indirizzo di posta elettronica secondo procedure random non ne autorizza l´utilizzazione per l´invio di corrispondenza per finalità commerciali senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato ovvero operi uno dei presupposti che, a norma dell´art. 12 della legge n. 675/1996, esoneri dalla sua acquisizione.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 30 [doc. web n. 1065823]


L´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica – attività che costituisce trattamento di dati personali, ed è quindi soggetta alla disciplina di legge in materia – è subordinato al preventivo consenso informato del destinatario del messaggio o alla presenza di altro presupposto equipollente. In difetto, il trattamento è illecito e, a richiesta dell´interessato, il titolare deve procedere alla cancellazione dell´indirizzo.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 130 [doc. web n. 1066362]


Il preventivo consenso informato del destinatario di un messaggio di posta elettronica, o la presenza di altro presupposto equipollente, costituiscono condizione necessaria per l´invio di corrispondenza avente finalità promozionali. In difetto, il trattamento è illecito e, a richiesta dell´interessato, il titolare del trattamento deve procedere alla cancellazione dell´indirizzo (nella specie, la società mittente del messaggio non ha fornito elementi atti a suffragare l´affermazione della contestata registrazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente sul sito da essa gestito).

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 135 [doc. web n. 1066372]


Integra un illecito trattamento di dati personali l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso del destinatario o ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 (fattispecie relativa all´invio di una e-mail promozionale ad un indirizzo inserito in una mailing-list a seguito di un precedente invio di una comunicazione indesiderata da parte dell´interessato medesimo).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 62 [doc. web n. 1066561]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 84 [doc. web n. 1066605]


L´utilizzazione degli indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario, senza adeguata informativa e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

  • Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067385]


Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato, ed in assenza di uno dei presupposti del trattamento previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 (ora art. 24 del d. lg. n. 196/2003) e dall´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171, è illecito. Infatti, la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui gli stessi sono pubblicati, sicché essi non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

  • Garante 13 maggio 2003 [doc. web n. 1128784]
  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1132357]
  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1082043]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084927]


É illegittima l´utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica per l´invio di un messaggio avente contenuto promozionale ove non risulti acquisito il previo consenso del destinatario ovvero operi uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d.lg. n. 171/1998.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132333]
  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132343]


L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario senza un´idonea informativa e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno dei presupposti del trattamento previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 (ora art. 24 del d. lg. n. 196/2003) e dall´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171..

  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132410]


È illecito l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso informato dell´interessato, ovvero operante una delle cause di esonero dall´acquisizione del consenso previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali o dalla disciplina in materia di contratti a distanza (nel caso di specie la resistente ha inviato l´e-mail promozionale ad indirizzi acquistati da una società terza senza, tuttavia, verificare che quest´ultima avesse provveduto a raccogliere il preventivo consenso informato del destinatario).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067789]


L´utilizzazione degli indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario, senza adeguata informativa e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068255]
  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068246]
  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068268]
  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068263]
  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1068292]
  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1068329]


L´inoltro ad un indirizzo di posta elettronica di un messaggio indesiderato per scopi promozionali non può essere considerato alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali", con la conseguenza che esso soggiace all´integrale applicazione della normativa a tutela della riservatezza e, in tale ambito, alla regola del consenso preventivo.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068272]


Integra un illecito trattamento di dati personali l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso del destinatario o ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 ovvero uno dei presupposti dell´art. 10 del d.lg.13 maggio 1998, n.171.

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079237]


Non è consentito l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario ad indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet senza aver preventivamente rilasciato una idonea informativa sul trattamento dei dati e in assenza del previo consenso dell´interessato salvo che non operi uno dei casi di esclusione del consenso (art. 12 legge n. 675/1996 e art. 10 d.lg. n.171/1998).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079053]
  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079030]
  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079046]


Gli indirizzi di posta elettronica, ottenuti attraverso particolari software ovvero reperiti in Internet, non possono essere utilizzati per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario quando non sia stata fornita una idonea informativa e non sia stato acquisito il previo consenso dell´interessato, a meno che non ricorra uno dei casi previsti dalla legge in materia di tutela dei dati personali di esonero dal consenso ovvero si applichi l´art. 10 del d.lg. n. 171/1998 (fattispecie relativa all´invio di e-mail ad indirizzi composti in automatico da un apposito sistema, contenenti l´invito ad aderire al sistema "Mlm" che sviluppa una procedura di marketing multilivello).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079230]


É illecito l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei casi in cui il trattamento è consentito anche senza il consenso dell´interessato (art. 12 legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n.171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999).

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075418]


L´utilizzazione dell´indirizzo di posta elettronica di un terzo per l´invio di corrispondenza avente finalità promozionale integra un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996; pertanto, affinché esso possa ritenersi lecito, è necessaria la preventiva acquisizione del consenso del destinatario del messaggio, oppure che ricorra uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069113]
  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069109]
  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128999]
  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1129146]
  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 1132318]
  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132609]
  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132668]
  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1132599]
  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079802]
  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1053809]
  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085210]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084477]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1085395]


Gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia. La loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi di posta elettronica sono formati ed utilizzati automaticamente con software senza l´intervento di un operatore, o in mancanza di una previa verifica della loro attuale attivazione o dell´identità del destinatario del messaggio, e anche quando gli indirizzi non sono registrati dopo l´invio dei messaggi (il principio in questione, basato su una scelta dell´interessato – c.d. opt-in – è stato adottato dal legislatore italiano con il d.lg. n. 171/1998, prima ancora che la direttiva comunitaria n. 2002/58/CE, in fase di recepimento in Italia, lo estendesse a tutti i Paesi dell´Unione europea).

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari; in particolare, i dati dei singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in Internet sono resi conoscibili in rete per le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e non possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica compresi nella lista "anagrafica" degli abbonati ad un Internet provider (qualora manchi, anche in questo caso, un consenso libero e specifico), oppure pubblicati su siti web di soggetti pubblici per fini istituzionali.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Il principio secondo cui gli indirizzi di posta elettronica non possono essere liberamente utilizzati, in assenza di un consenso libero e specifico dell´interessato, per inviare messaggi pubblicitari, è valido anche con riferimento a quelli inviati a gestori di siti web – anche di soggetti privati – utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest´ultimo caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul piano civile e penale) e non anche a rendere l´interessato disponibile all´invio di messaggi pubblicitari.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Il principio del consenso è operante nel nostro ordinamento da epoca antecedente all´emanazione direttiva comunitaria n. 2002/58/CE, in fase di recepimento, e, a seguito della sua totale affermazione su scala europea, troverà applicazione a tutta la posta elettronica comunque inviata per fini di commercializzazione diretta. Tale scelta, infatti, trova conferma, nel nostro ordinamento, nella disciplina sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza che, in riferimento al rapporto sottostante ai fini del quale si procede al trattamento di dati personali, vieta ai fornitori l´impiego della posta elettronica in mancanza del consenso preventivo del consumatore, in relazione a determinati scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10, comma 1, d.lg. 22 maggio 1999, n. 185). Al contrario, per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali non devono essere considerate le disposizioni del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico, dichiarate in proposito (art. 1, comma 2, lett. b) espressamente inapplicabili.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Il consenso al trattamento dei dati, da documentare per iscritto, dev´essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell´inoltro dei messaggi pubblicitari di posta elettronica. Tale disciplina non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un consenso, abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario, oppure riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. "opt-out" al fine di non ricevere più messaggi dello stesso tenore. Pertanto, è opportuna la prassi seguita da alcuni fornitori, i quali, dopo aver ottenuto realmente un valido consenso dei destinatari, danno conferma della sua manifestazione, attraverso un messaggio volto unicamente ad annunciare il successivo inoltro di materiale pubblicitario; infatti, tale prassi, se utilizzata correttamente, consente, tra l´altro, di verificare l´effettiva corrispondenza dell´indirizzo di posta elettronica ai soggetti che avevano espresso il consenso, nonché di accertare il permanere di tale volontà.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Nel caso in cui l´invio di messaggi pubblicitari venga effettuato, per conto di terzi committenti, da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati, le società stesse, da considerarsi "titolari" o contitolari del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati, sono tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso, anche per quanto riguarda l´eventuale comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le relative finalità. Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia stabilita fuori dell´Unione europea.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Nell´ipotesi in cui l´invio di messaggi pubblicitari venga effettuato da soggetti che abbiano acquistato da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari, colui che acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; inoltre, al momento in cui registra i dati, egli deve in ogni caso inviare a tutti gli interessati un messaggio di informativa, che precisi gli elementi indicati nell´art. 10 della legge n. 675/1996, comprensivi di un riferimento di luogo – e non solo di posta elettronica – presso cui l´interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


L´eventuale predisposizione, da parte di operatori, di un elenco contenente i nominativi di coloro che non hanno manifestato il consenso (o che lo hanno revocato) a ricevere messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale o commerciale (c.d. "black list"), non può consentire di porre a carico degli interessati, anche indirettamente, un onere di iscrizione nell´elenco medesimo. Infatti, il consenso ha un connotato autorizzatorio "positivo", in base al quale l´eventuale silenzio dell´interessato comporta il diniego del consenso eventualmente richiesto e non rileva come assenso tacito all´invio dei messaggi di posta elettronica.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


É lecita la prassi adottata da alcuni operatori di redigere, anche tramite siti web, appositi elenchi di persone che abbiano manifestato il consenso, distinti in base alle diverse categorie di messaggi commerciali-pubblicitari che gli interessati abbiano acconsentito di ricevere; tale prassi, se correttamente seguita, può rappresentare una misura utile, sul piano organizzativo, per garantire un più effettivo rispetto della volontà espressa dai singoli. A tale riguardo, può costituire pratica utile quella di garantire agli interessati la possibilità di inserire direttamente il proprio nome nelle diverse liste o di cancellarlo dalle stesse, magari attraverso un´apposita pagina web, ferma restando l´esigenza di una loro identificazione.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


Anche la normativa sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza vieta ai fornitori di servizi di telefonia mobile l´impiego di tecniche di comunicazione quale il telefono, la posta elettronica, il fax e altri sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore, in mancanza del consenso preventivo del consumatore. Ciò nel contesto del rapporto finalizzato alla conclusione del contratto tra fornitore e consumatore ed in relazione a determinati scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10 del d.lg. n. 185/1999).

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Il trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica è lecito solo se risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla disciplina in materia di riservatezza nelle comunicazioni (art. 10 d. lg. n. 171/1998) e di contratti a distanza (art. 10 d. lg. n. 185/1999).

  • Garante 1 ottobre 2003 [doc. web n. 1082300]


La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. Ove resi conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati, essi non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 657/1996, all´art. 10 del d.lg. n. 171/1998 e all´art. 10 del d.lg. n. 185/1999.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1105422]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1105486]


É lecito il trattamento di dati personali, effettuato attraverso l´invio di e-mail pubblicitarie, nel caso in cui l´interessato abbia preventivamente e consapevolmente acconsentito all´invio, al suo indirizzo di posta elettronica, di corrispondenza divulgativa delle campagne promozionali promosse dalla società resistente, all´atto della sua registrazione presso siti web gestiti dalla stessa.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085731]

Scheda

Doc-Web
1147204
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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