g-docweb-display Portlet

Identità di oggetto tra istanza e ricorso

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Identità di oggetto tra istanza e ricorso

Il ricorso al Garante può essere presentato solo in relazione ad una precisa richiesta previamente rivolta al titolare o al responsabile del trattamento per la tutela di uno o più diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge n. 675/1996. La necessità della preventiva formulazione della richiesta è esplicitata chiaramente dall´art. 18, comma 3 del d.P.R. n. 501/1998, che richiede, appunto, l´allegazione di una copia di essa al ricorso.

  • Garante 5 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 18 [doc. web n. 29968]


Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso non preceduto dalla preventiva istanza inoltrata, sullo stesso oggetto, direttamente al titolare del trattamento.

  • Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 33 [doc. web n. 1066179]


I diritti dell´interessato, tra i quali rientra anche quello di aggiornamento dei dati, possono essere fatti valere dinanzi all´autorità giudiziaria o con ricorso al Garante decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile o al titolare del trattamento, qualora tale richiesta sia stata da questi disattesa anche in parte (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067305]


Nell´ipotesi in cui il Garante, senza entrare nel merito della vertenza, adotti una pronunzia in rito (nel caso di specie d´inammissibilità), l´istanza che aveva preceduto il ricorso può costituire un valido interpello in un distinto procedimento instaurato con un nuovo atto introduttivo, purché sussista coincidenza tra l´oggetto dell´originaria istanza e quello del nuovo ricorso.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067305]


È inammissibile il ricorso al Garante sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come istanza preventivamente e direttamente inoltrata nei confronti della persona individuata come titolare del trattamento.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080522]


È inammissibile il ricorso con il quale l´interessato chieda ad una società finanziaria di attivarsi per promuovere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio di una "centrale rischi" privata, ove la richiesta sia stata formulata solo nel ricorso e non anche nell´istanza da inoltrare preventivamente alla società.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1081341]


Prima di presentare ricorso al Garante, l´interessato deve inoltrare al titolare o al responsabile del trattamento l´istanza contenente richieste azionabili con il successivo ricorso al Garante. In tal senso, non risulta idonea un´istanza avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno (su cui l´Autorità non ha competenza) e l´invito ad un bonario componimento. Ne consegue che il ricorso al Garante, contenente una ulteriore richiesta - nella specie di cancellazione dei dati -, precedentemente non formulata, deve essere dichiarato inammissibile.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080583]


Deve sempre sussistere identità fra le richieste contenute nell´istanza preventiva inoltrata al titolare e quelle oggetto del successivo ricorso al Garante. La richiesta non previamente formulata, ma avanzata direttamente con il ricorso, è quindi inammissibile.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080559]


La richiesta avanzata con il ricorso al Garante - nella specie, volta a conoscere l´origine dei dati e le finalità del trattamento - ma non contenuta anche nell´istanza preventivamente inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento è inammissibile.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081394]


È inammissibile il ricorso al Garante nella parte riguardante una richiesta non contenuta anche nella previa istanza inoltrata direttamente al titolare o al responsabile del trattamento.

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1084555]


Il ricorso al Garante può essere proposto solo in riferimento ad istanze preventivamente rivolte direttamente al titolare del trattamento ed alle quali questi non abbia fornito adeguato riscontro. Deve essere quindi dichiarata inammissibile la richiesta – nella specie, di cancellazione dei dati – che, non ricompresa fra quelle azionate con l´istanza preventiva, venga formulata dall´interessato solamente in sede di ricorso.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1084892]