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Procedimento relativo ai ricorsi - Affissione in androne condominiale di posizioni debitorie - 23 ottobre 2000 [1113751]

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[doc. web. n. 1113751]

Procedimento relativo ai ricorsi - Affissione in androne condominiale di posizioni debitorie - 23 ottobre 2000


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il […], presentato dal Sig. […], nei confronti del Sig. […] quale amministratore del condominio […], per il mancato riscontro all´istanza formulata ai sensi dell´art.13 della legge n. 675/1996, volta a porre fine all´affissione nella bacheca situata nell´androne del palazzo di alcuni dati, di non dimostrata esattezza, relativi ad asserite posizioni debitorie del ricorrente nei confronti del condominio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. […], con la quale questa Autorità ha invitato il Sig. […], ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato e ad inviare contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota inviata via fax il […], con il quale il Sig. […] ha comunicato che avrebbe rimosso in pari data "l´elenco dei morosi", che dichiarava di aver affisso in bacheca per "ricordare ai condomini la scadenza delle rate con il relativo importo" e che precisava quindi di rimuovere solo "per quieto vivere";

PRESO ATTO di tale decisione alla quale l´interessato non ha formulato ulteriori osservazioni, né ha prodotto memorie aggiuntive;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento, con conseguente superfluità dell´accertamento in questa sede della liceità e correttezza della divulgazione dei dati in questione nella bacheca condominiale con riferimento alle attribuzioni dell´amministratore di condominio (art. 1130 cod.civ.) e al regolamento di condominio eventualmente esistente.

RITENUTO CONGRUO determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuti di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alla richiesta di cui all´art. 13;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 100.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, che pone a carico del Sig. […], quale amministratore del condominio […], che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli