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Dati sensibili - Trattamento dei dati sulla salute dei donatori - 26 maggio 1999 [1101394]

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[doc. web n. 1101394]

Dati sensibili - Trattamento dei dati sulla salute dei donatori - 26 maggio 1999

Il trattamento dei dati sulla salute dei donatori può considerarsi già autorizzato in base all´autorizzazione n. 2/1998, in particolare nella parte relativa al trattamento dei dati e alle operazioni indispensabili "per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all´interessato di beni, di prestazioni o di servizi" (punto 1.2 lett. e) della citata autorizzazione).


Roma, 26 maggio 1999

Prime Medical s.r.l.
via Agostino Bassi, 11
25123 Brescia


Oggetto: richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (art. 22, legge n. 675/1996).


La Prime Medical s.r.l., società impegnata nella fornitura di materiale medico-sanitario, intende ampliare la propria attività attraverso l´offerta alle strutture ospedaliere di materiale di riempimento per trapianti ricavato dalla trasformazione di tessuti ossei di origine umana. Secondo la descrizione fornita, il procedimento consisterebbe nel prelievo, nella raccolta e nella trasformazione di residui ossei donati da pazienti che hanno subito interventi chirurgici di tipo ortopedico.

A tal fine codesta società chiede di essere autorizzata:

  • al trattamento dei dati sulla salute dei donatori;
  • alla conservazione di tali dati fino al termine del periodo di utilizzabilità del tessuto osseo donato o, in caso di trapianto, fino alla comunicazione del decesso del ricevente;
  • alla trasmissione dei dati personali di tipo "ordinario" e di quelli sulla salute del donatore ad un laboratorio francese, incaricato di effettuare il trattamento di trasformazione del tessuto osseo.

Al riguardo si osserva che il trattamento dei dati sulla salute dei donatori può considerarsi già autorizzato in base all´autorizzazione n. 2/1998 di cui si allega copia, in particolare nella parte relativa al trattamento dei dati e alle operazioni indispensabili "per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all´interessato di beni, di prestazioni o di servizi" (punto 1.2 lett. e) della citata autorizzazione). Si precisa inoltre che, nel caso di specie, possono considerarsi rientranti nella nozione di "interessato" sia la figura del donatore, sia quella del beneficiario.

Si aggiunge altresì che l´autorizzazione del Garante consente sia la conservazione dei dati sulla salute del donatore nelle fasi indicate nella richiesta, sia la comunicazione al laboratorio francese a condizione che tali trattamenti siano effettivamente necessari per l´esecuzione delle metodologie di prelievo e di conservazione del tessuto osseo nonchè, in caso di trapianto, per fornire idonee garanzie di sicurezza al beneficiario (aut. n. 2/1998, punto 4; v. anche art. 28 legge n. 675).

Si segnala inoltre la necessità di riformulare l´informativa e la formula di acquisizione del consenso sulla base delle seguenti osservazioni:

  • l´informativa deve essere completata in base agli elementi indicati nell´art. 10 della legge n. 675
  • nell´informativa deve risultare con chiarezza che i trattamenti in questione sono effettuati da almeno due "titolari" del trattamento: la struttura ospedaliera e la Prime Medical s.r.l..

Quest´ultima ha poi facoltà di nominare il laboratorio francese "responsabile" del trattamento con atto scritto dal quale risultino i compiti attribuiti (art. 8 della legge n. 675/1996) oppure lo stesso laboratorio può trattare i dati in qualità di autonomo titolare. Questa scelta deve essere ovviamente basata sulla concreta natura dei rapporti con il laboratorio, riguardati alla luce dei ruoli e dei compiti che in base alla legge n. 675 competono, rispettivamente, al titolare e al responsabile del trattamento.

Resta poi ferma l´esigenza che il laboratorio francese rispetti le disposizioni francesi nella protezione dei dati personali (v. art. 4, par. 1 lett. a) della direttiva n. 95/46/CE, allegato anch´esso in copia);

  • è necessario indicare le esatte generalità dei titolari del trattamento per facilitare l´esercizio dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 13 della citata legge;
  • si osserva inoltre che "la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, legge n. 135/1990) e che, pertanto, neanche il risultato negativo di tale accertamento può essere trasmesso dalla struttura ospedaliera alla Prime Medical s.r.l. e al laboratorio francese.

Si aggiunge poi che visti gli artt. 11 e 22 della legge che obbligano il titolare del trattamento ad acquisire il consenso degli interessati al trattamento dei dati, si valuta positivamente la soluzione prospettata che anticipa il momento della manifestazione del consenso alla fase antecedente al prelievo, alla raccolta e alla conservazione del tessuto osseo e che pone tale adempimento a carico della struttura sanitaria. Quest´ultima può infatti chiedere per proprio conto (anche con riferimento al recente d. lg. 11 maggio 1999, n. 135 che ha ribadito il rispetto dell´art. 23, comma 1, della legge n. 675), nonchè nell´interesse della Prime Medical s.r.l. ed eventualmente del laboratorio francese (nel caso in cui non sia nominato "responsabile" del trattamento), un duplice o un triplice consenso relativo alle diverse fasi del trattamento e ai diversi titolari.

Si fa presente infine che entro il 30 settembre 1999, l´autorizzazione n. 2/1998 verrà sostituita da un nuovo provvedimento.

Il Garante rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE
Rodotà

Scheda

Doc-Web
1101394
Data
26/05/99

Argomenti


Tipologie

Autorizzazione generale

Vedi anche (10)