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Provvedimento del 27 luglio 2004 [1101007]

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[doc. web n. 1101007]

Provvedimento del 27 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l´art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell´art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell´osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Vista la richiesta di autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili presentata dalla Società cattolica di assicurazione coop. a r. l., ai sensi dell´articolo 41 del Codice, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamenti effettuati da tale società è disciplinata dall´autorizzazione generale n. 5/2004, rilasciata da questa Autorità il 30 giugno 2004, la quale si applica anche alle attività di assicurazione (Capo I);

Visto l´articolo 10 dello statuto della Società cattolica di assicurazione coop. a r.l., il quale presuppone l´ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi dell´articolo 40 del Codice;

Considerato che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, par. 4) della citata autorizzazione n. 5/2004;

Ritenuto che il trattamento effettuato dalla Società cattolica di assicurazione coop. a r.l. e oggetto della richiesta di autorizzazione è meritevole di considerazione anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziato all´articolo 3 del citato statuto, in base al quale la società offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni particolarmente vantaggiose;

Ravvisata l´opportunità di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione n. 5/2004;

Visto l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all´Allegato B al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l´art. 41 del Codice;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

AUTORIZZA:

la Società cattolica di assicurazione coop. a r. l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l´applicazione dell´articolo 10 dello statuto citato in premessa e per le sole finalità di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 5/2004.

Roma, 27 luglio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli