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Pubblica amministrazione - Parere sullo schema di regolamento di gioco del 'Bingo' - 5 dicembre 2000 [1087875]

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[doc. web n. 1087875]

Pubblica amministrazione - Parere sullo schema di regolamento di gioco del ´Bingo´ - 5 dicembre 2000

È necessario prevedere forme di controllo che non risultino in contrasto con i principi espressi dalla legge n. 675/1996, con particolare riferimento alle previsioni concernenti le modalità della raccolta e i requisiti dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere n.3-17097/UCL del 20 ottobre 2000 del Ministro delle finanze;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

Il Ministro delle finanze ha chiesto un parere sullo schema di decreto direttoriale di approvazione del regolamento di giuoco del "bingo", da adottare in applicazione del d.m. 31 gennaio 2000, n. 29.

Per quanto di competenza il Garante formula le seguenti osservazioni:

a) appare necessario precisare che le riprese nelle sale da gioco tramite impianti televisi a circuito chiuso riguardano solo il meccanismo di estrazione delle palline, anziché giocatori e visitatori presenti (art. 6, comma 3, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 12, comma 5);

b) è necessario depennare i commi 2 e 3 dell´art.14. La finalità di impedire l´ingresso nelle sale di determinati soggetti (minori non accompagnati, persone in stato di ebbrezza, in possesso di armi o che disturbano il giuoco) può essere perseguita anche senza procedere alla schedatura indiscriminata degli innumerevoli visitatori delle sale dislocate sul territorio nazionale e di tutti i loro singoli ingressi, che contrasterebbe con la legge n.675/1996 (art. 9, comma 1, lett. d)). Tale contrasto non sarebbe sanato né da un periodo più limitato di conservazione dei dati (attualmente ipotizzata nell´art. 14, comma 3, per un periodo di almeno cinque anni), né dalle cautele adottate per accedere alle schede personali dei visitatori.

L´eliminazione delle schede personale di ciascun visitatore non preclude al personale di sala di chiedere a determinati soggetti, nell´esercizio della necessaria vigilanza, di esibire un documento di identità in determinate circostanze (ad esempio, per verificare l´età o per identificare persone moleste).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 5 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli