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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085535]

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[doc. web n. 1085535]

Provvedimento del dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

In3 s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha ricevuto alcuni messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale nel quale si rinveniva un riferimento ai servizi "Bizyservice", ha chiesto, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, a In3 s.r.l. (che è indicata nel sito Internet www.bizyservice.com quale titolare del trattamento) di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l´origine, la logica, le finalità, il titolare e il responsabile del trattamento, nonché di cancellare i dati medesimi, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha risposto la società Bizywoman s.r.l., che si è dichiarata "società del gruppo In3 s.r.l.", precisando di essere titolare del trattamento dei dati "del sito www.bizyservice.com" ed invitando il ricorrente ad indicare con esattezza l´indirizzo di posta elettronica a cui sarebbe pervenuto il messaggio indesiderato per poter "fornire tutte le delucidazioni legittimamente richieste".

Il ricorrente ha risposto dapprima con fax del 25 novembre 2003 e, poi, con nota del 2 dicembre 2003 con la quale, nel sottolineare la presenza, nell´informativa del sito Internet in questione, dell´indicazione della società In3 s.r.l. quale titolare del trattamento, ha comunicato di aver comunque inoltrato una nuova istanza ex art. 13 a Bizywoman s.r.l. qualificatasi quale effettivo titolare dei dati in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato.

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione in atti non risulta che l´istanza ex art. 13 per la quale è stato poi presentato il ricorso sia stata effettivamente presentata alla società indicata quale titolare del trattamento nell´informativa presente sul menzionato sito, risultando unicamente una missiva restituita con dicitura "sconosciuto".

Su tale presupposto il ricorso ex art. 29, in mancanza di altri elementi, non poteva essere utilmente presentato.

Questa Autorità si riserva peraltro di effettuare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 2, lett. b) e c), per accertare la veridicità delle varie circostanze comunque documentate in atti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085535
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso