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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085411]

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[doc. web n. 1085411]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Walter Nardi

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica fissa, espone di non aver ricevuto riscontro da Telecom Italia S.p.A. ad un´istanza con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati di traffico telefonico "in uscita" relativi all´utenza suddetta, riferiti al bimestre novembre-dicembre 1999.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia S.p.A. ha risposto, con nota anticipata via fax in data 25 novembre 2003, comunicando al ricorrente" i tabulati DA (documentazione addebiti) riferiti alle conversazioni effettuate nel periodo 1/01/1999 - 31/12/1999 (..)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in uscita" riferiti ad una utenza telefonica fissa.

Tali tipi di dati, come più volte rilevato da questa Autorità, sono dati di carattere personale ai sensi dell´art. 1 della legge n. 675/1996 (cfr., ad es., Provv. del 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 19 e ss.) e la richiesta di accesso formulata dall´interessato, benché generica e non recante un espresso riferimento all´art. 13 della citata legge, è comunque legittima e validamente presentata.

Il titolare del trattamento ha fornito idoneo riscontro al ricorrente, inviando i dati relativi alle chiamate effettuate nel periodo di tempo oggetto di richiesta.

Va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati alla genericità della richiesta e al contenuto del riscontro pervenuto sia pure solo nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli