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Provvedimento del 26 novembre 2003[1084285]

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[doc. web. n. 1084285]

Provvedimento del 26 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carolina Santoro rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Birtolo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, vedova del sig. Giovanni Meo, nell´elenco degli abbonati al servizio telefonico della provincia di Brindisi relativo all´anno 2003 risultava titolare del numero di utenza telefonica fissa in precedenza intestato al marito. In proposito l´interessata afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Telecom Italia S.p.A, con la quale, sostenendo di non aver mai autorizzato tale società al cambio di intestazione della citata utenza telefonica, aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della loro origine, nonché di conoscere la logica e la finalità del trattamento, lamentando un asserito illecito trattamento dei dati che la riguardano.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, nel ribadire le proprie richieste, si è opposta al trattamento dei dati personali che la riguardano, chiedendo di conseguenza di reintestare l´utenza telefonica al sig. Meo Giovanni nell´elenco telefonico relativo all´anno 2004. La ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento, nonché di condannare la resistente al risarcimento danni in via equitativa e forfettaria.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 27 ottobre 2003, ha dichiarato che:

  • "il cambio di intestazione dell´utenza telefonica (…) dal defunto sig. Giovanni Meo alla moglie sig.a Carolina Santoro, è stato effettuato da Telecom Italia a seguito di richiesta di subentro" presentata dalla stessa sig.a Santoro" ai sensi dell´art. 24 delle condizioni generali di abbonamento telefonico ( di cui è stata allegata copia), con variazione confermata dalla società alla ricorrente con nota del 17 novembre 2002;
  • "a seguito del subentro (…) il nuovo intestatario viene a trovarsi nella medesima posizione contrattuale del precedente intestatario della linea, incluso l´inserimento (…) nell´elenco telefonico della rete urbana di appartenenza, salvo che manifesti espressamente una diversa volontà " come previsto dall´art. 23 delle predette condizioni generali di abbonamento telefonico;
  • non è possibile, "a seguito di un subentro, mantenere in elenco il nominativo del precedente titolare della linea, peraltro defunto";
  • i dati personali dell´interessata "(…) sono trattati da Telecom Italia in conseguenza della suddetta richiesta di subentro ed unicamente per l´esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto in essere (…)";
  • la "lettera di conferma dell´avvenuto subentro" sottoscritta dalla ricorrente contiene l´informativa relativa al trattamento dei dati personali e disciplina anche le modalità di inserzione nell´elenco telefonico della nuova intestataria.

L´interessata, con fax in data 31 ottobre 2003, ha preso atto del riscontro fornito dal titolare riservandosi di valutare l´autenticità della sottoscrizione riportata sulla richiesta di cambio di intestazione dell´utenza telefonica.

La resistente ha infine confermato la correttezza del proprio comportamento con fax in data 11 novembre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell´interessata svolto da una società di telefonia in relazione al cambio di intestazione di un numero di utenza telefonica fissa.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle richieste volte a conoscere logica e finalità del trattamento svolto, l´origine dei dati personali e ad ottenere la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile. In ordine a tali istanze la resistente ha fornito infatti un riscontro idoneo, indicando, attraverso l´allegazione della relativa documentazione, i dati personali detenuti e le modalità di raccolta degli stessi, nonché fornendo sufficienti informazioni anche in merito alle finalità e alla logica del trattamento.

Deve poi essere dichiarata infondata l´opposizione al trattamento formulata dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti non sono infatti emersi profili che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dalla resistente, con riferimento al trattamento dei dati dell´interessata svolto in relazione alla richiesta di subentro della stessa che risulta allo stato inoltrata alla società esercente il servizio telefonico, nel rispetto delle condizioni generali di contratto.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta rivolta ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni subiti, non avendo la legge attribuito competenze a questa Autorità in ordine a tale richiesta.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia S.p.A, previa parziale compensazione per giusti motivi legati ai rilevati profili di infondatezza e inammissibilità ed al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle richieste dell´interessata volte a conoscere l´origine di dati personali che la riguardano, la logica e le finalità del trattamento, nonché in ordine alla richiesta di conoscere i medesimi dati personali;

b) dichiara infondata l´opposizione al trattamento formulata dalla ricorrente;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084285
Data
26/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso