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Telecomunicazioni - Telefonia fissa: accesso al traffico telefonico

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[doc. web. n. 1082210]

Telecomunicazioni - Telefonia fissa: accesso al traffico telefonico "in uscita" - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ferdinando Barba

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica fissa, espone di non aver ricevuto riscontro da Telecom Italia S.p.A. a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati di traffico telefonico "in uscita" relativi all´utenza suddetta, riferiti ai periodi intercorrenti tra il 1° febbraio 1998 ed il 31 luglio 1998 e tra il 1° febbraio 1999 ed il 30 novembre 1999.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota in data 30 settembre 2003:

  • deducendo di non poter soddisfare la richiesta del ricorrente con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° febbraio 1998 ed il 30 aprile 1998, in quanto "trascorso un periodo di cinque anni Telecom Italia non tratta i dati personali relativi al traffico telefonico, (…)" in conformità a quanto previsto dall´art. 4, comma 2, del d.lg. n. 171/1998; 
  • comunicando "i dati di traffico relativi al restante periodo (…)" .

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in uscita" riferiti ad una utenza telefonica fissa.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento, seppure solo a seguito del ricorso e non anche in risposta alla richiesta, come dovuto, ha fornito idoneo riscontro al ricorrente, inviando "in chiaro" e gratuitamente i dati relativi alle chiamate effettuate nel periodo di tempo, oggetto di richiesta dell´interessato.

Anche in riferimento ai dati di traffico "in uscita" riferiti al periodo intercorrente tra il 1° febbraio 1998 ed il 30 aprile 1998 -che parimenti erano stati oggetto di istanza da parte dell´interessato- va dichiarato non luogo a provvedere, avendo la società resistente dichiarato di aver cessato il trattamento dei predetti dati essendo ormai trascorso il termine massimo attualmente previsto per la loro conservazione (art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998 in riferimento all´art. 2948, comma 1, punto n. 4, del codice civile), termine modificato a decorrere 1° gennaio 2004 (dall´art. 123, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli