g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 luglio 2003 [1081622]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1081622]

Provvedimento del 30 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dottor Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria ed Ernesto Passavanti

nei confronti di

Agenzia delle entrate-Ufficio di Torino 1-Sportello abbonamenti TV (S.A.T.);

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La signora Maria Passavanti, destinataria di alcune comunicazioni con le quali è stata sollecitata a definire la propria posizione in ordine al pagamento del canone radiotelevisivo, nonostante la propria famiglia sia già titolare di regolare abbonamento, espone di non aver ricevuto riscontro a varie istanze (alcune delle quali contenenti richieste non riferite ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996) che aveva formulato unitamente al proprio padre Ernesto Passavanti per conoscere "le modalità di acquisizione e di trattamento dei dati personali (…)" che la riguardano.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della medesima legge, i due ricorrenti hanno ribadito le predette richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento quantificate in euro 300.

All´invito ad aderire spontaneamente alle medesime richieste formulato l´8 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agenzia delle entrate-Ufficio di Torino 1-Sportello abbonamenti TV (S.A.T.), con nota inviata via fax il17 luglio 2003, ha sostenuto:

  • che "l´abbonamento TV" contestato "era stato stipulato da persona omonima della ricorrente";
  • che "a seguito di mancato recapito di avvisi di pagamento, da parte delle poste, si era richiesto il nuovo indirizzo all´anagrafe di Roma";
  • che "gli uffici comunali (…) avevano erroneamente comunicato (…) l´indirizzo della sig.ra Maria Passavanti (…), inducendo (…) ad effettuare una attribuzione non pertinente dell´abbonamento sopra citato";
  • di aver provveduto alla corretta attribuzione della titolarità dell´abbonamento;
  • che l´Agenzia, ai sensi del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166), si ritiene legittimata "ad operare (…) scambi di informazioni con le altre amministrazioni dello Stato (…) ai fini della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all´adempimento degli obblighi contributivi e fiscali".

Con nota inviata via fax in data 21 luglio 2003, RAI-Radiotelevisione Italiana, in qualità di responsabile del trattamento dei dati in questione designata dall´amministrazione finanziaria, ha sostenuto che:

  • "l´Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV (…) ha fornito puntuale ed esaustivo riscontro alle richieste formulate dai ricorrenti (…)";
  • "gli archivi del S.A.T. non contengono più alcun dato personale relativo alla ricorrente (…)";
  • "gli interessati (…), non hanno (…) dimostrato la propria identità (…)" ai sensi dell´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Gli interessati, con una nota del 24 luglio 2003, hanno ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una istanza che va qualificata come richiesta volta a conoscere l´origine dei dati e alcune modalità del loro trattamento, con specifico riferimento all´attività svolta dall´amministrazione finanziaria in relazione al pagamento del canone radiotelevisivo.

Le istanze del 22 gennaio 2001, 6 febbraio 2001 e 29 maggio 2002 formulate in relazione a quanto previsto dalla legge n. 675/1996 devono intendersi validamente presentate.

La legge n. 675 e il d.P.R. n. 501/1998 hanno configurato con modalità agevoli l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della medesima legge, senza imporre particolari formalità. L´art. 17, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento".

L´esibizione di un documento di riconoscimento è una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, alla quale devono ritenersi equipollenti altre circostanze quali, ad esempio, la conoscenza personale dell´interessato o la sua identità comprovata da altri atti ed elementi in possesso del titolare o del responsabile del trattamento (v. provvedimenti del Garante del 14 e 26 marzo 2001 pubblicati nel Bollettino "Cittadini e Società dell´informazione", n. 18, pagg. 12 ss., riportati anche sul sito web www.garanteprivacy.it).

Spetta al titolare o al responsabile del trattamento, all´atto della ricezione di un´istanza ai sensi del citato art. 13, chiedere all´interessato di dimostrare la propria identità che non risulti altrimenti comprovata.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, nel quale l´Agenzia titolare del trattamento non ha rispettato l´obbligo di fornire adeguato e tempestivo riscontro alle predette richieste utilmente presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla posizione del sig. Ernesto Passavanti.

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto agli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili quando vengono proposti da un soggetto non legittimato (art. 19, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501).

Dalla documentazione in atti non è emersa alcuna richiesta formulata dal sig. Ernesto Passavanti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 riferita ai dati personali che lo riguardano. Lo stesso atto di ricorso concerne unicamente il trattamento di dati riferiti all´altro ricorrente, sig.a Maria Passavanti.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste della ricorrente sig.a Maria Passavanti.

Al riguardo la resistente, sia pure in termini ampiamente tardivi e solo dopo il ricorso al Garante, ha fornito un riscontro adeguato indicando le modalità con le quali è venuta in possesso dei dati anagrafici riferiti alla ricorrente e le finalità del trattamento effettuato, dichiarando altresì di non detenere più, nei propri archivi, dati relativi alla medesima interessata.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto a carico del titolare resistente in ragione della tardività dei doverosi riscontri, è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle istanze del ricorrente Ernesto Passavanti;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle istanze della sig.a Maria Passavanti;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone a carico di Agenzia delle entrate-Ufficio di Torino 1-Sportello abbonamenti TV (S.A.T.), la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli