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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080583]

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[doc. web n. 1080583]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Mandarano, rappresentato e difeso dall´avv. Onofrio Natoli, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A. e DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A. ;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dati ed aveva chiesto la cancellazione (o, in alternativa, l´aggiornamento, la rettifica, o il blocco) delle informazioni che lo riguardano dalla banca dati della suddetta "centrale rischi", in cui risultava segnalato per alcuni finanziamenti in relazione ai quali si indicava anche l´esistenza di ritardi nei pagamenti.

Dopo l´istanza di cancellazione formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, Crif S.p.A. ha dichiarato di aver oscurato i dati personali dell´interessato in attesa di ricevere dalle finanziarie segnalanti la documentazione relativa ai finanziamenti censiti.

Nel ricorso presentato a questa Autorità nei confronti di Crif S.p.A. e DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A., ente finanziatore, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, invitando l´Autorità a disporre "in via preliminare e provvisoria" il blocco dei dati dell´interessato oggetto di segnalazione nella citata centrale rischi. Ciò con esclusivo riferimento ai dati relativi ad un finanziamento concesso da DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A., per il quale si erano verificate inadempienze che il ricorrente dichiara non essere imputabili allo stesso (e ritenute derivanti esclusivamente da un "ritardo dell´immissione del RID bancario"). L´interessato ha chiesto altresì di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A. ha risposto con note del 2 e 4 luglio 2003, con le quali ha dichiarato di aver comunicato lecitamente i dati personali dell´interessato a Crif S.p.A. e di aver aggiornato tali dati il 30 giugno 2003, alla luce del pagamento da parte dell´interessato di sette rate arretrate relative al secondo semestre 2002 e ai primi due mesi del corrente anno.

In merito, la predetta società finanziaria ha però comunicato che, per il medesimo contratto di locazione finanziaria, risultano ancora non pagate quattro rate relative al primo semestre 2003 e, ritenendo pretestuoso il ricorso proposto, ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 3 luglio 2003, ha ritenuto lecito il trattamento effettuato, dichiarando che:

  • a seguito delle istanze presentate dal ricorrente, la società aveva disposto il "blocco cautelativo del trattamento nelle more delle verifiche presso gli istituti segnalanti";
  • tra le informazioni oggetto di "blocco cautelativo" vi erano anche i dati personali del ricorrente oggetto di ricorso, relativi al finanziamento in corso concesso da DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A.;
  • a seguito della comunicazione ricevuta dalla società finanziaria il 2 luglio 2003, risulterebbe, ad oggi, solo una regolarizzazione parziale della posizione del ricorrente, rimanendo "ancora quattro rate scadute e non pagate";
  • ha riattivato la visibilità della posizione avente ad oggetto il leasing stipulato con DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A., mantenendo, in ordine agli altri finanziamenti censiti, "il blocco della visibilità dei dati in attesa di ottenere riscontro alle richieste di verifica rivolte ai diversi istituti segnalanti".

La resistente, ritenendo pretestuosa la richiesta di parte avversa, ha chiesto di porre a suo carico le spese per il procedimento.

Il ricorrente, con note del 3 e 4 luglio 2003, ha ribadito la propria richiesta sottolineando le asserite difficoltà incontrate nell´accesso al credito a seguito degli effetti derivati dalle prime due segnalazioni conseguenti ad incolpevoli disguidi nel RID bancario.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali relativi al ricorrente effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata a seguito di una segnalazione di rate non pagate.

Il ricorso è inammissibile in ordine alla richiesta di cancellazione formulata nei confronti di DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A.

Nelle istanze indirizzate a tale società l´interessato aveva formulato solo una richiesta di risarcimento del danno ed un invito ad un bonario componimento, senza formulare alcuna richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano, come invece specificato nelle ulteriori note inviate a Crif S.p.A. Il ricorrente avrebbe dovuto invece avanzare una previa e circostanziata richiesta di cancellazione dei dati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 anche nei confronti della finanziaria e non soltanto nei riguardi della predetta "centrale rischi".

Il ricorso è invece ammissibile nei confronti di Crif S.p.A., ma non risulta fondato.

Dalla documentazione in atti emerge che il rapporto di leasing in questione è in corso e che risultano, ancora, allo stato alcuni inadempimenti (quattro recenti rate scadute e non pagate dal ricorrente), nonostante l´avvenuto recente saldo (peraltro successivo alla data di presentazione del ricorso) di precedenti sette rate scadute.

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità (riguardanti finanziamenti estinti da più di un anno), la temporanea conservazione in atto presso la "centrale rischi" Crif S.p.A. dei dati personali dell´interessato attualmente registrati non risulta allo stato ingiustificata o eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all´inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private", consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, di dati aggiornati relativi ad una operazione di finanziamento per la quale si sono effettivamente verificati ritardi ed inadempimenti, anche di diversi mesi, nei pagamenti di più rate.

Tale permanenza dei dati risulta al momento proporzionata in base ai principi richiamati nel provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 sulle c.d. "centrali rischi private", che verrà inviato in copia alle parti unitamente alla presente decisione, le cui motivazioni si intendono qui richiamate come parte integrante della relativa motivazione.

In relazione a tali dati non risulta giustificata l´adozione di alcuno dei provvedimenti richiesti dall´interessato. Quest´ultimo non ha altresì prodotto idonei elementi volti a ritenere effettivamente illecito il comportamento delle resistenti in ordine alle prime due rate del finanziamento, che peraltro è iniziato nel 2001 e per il quale i ritardi, alla data della prima richiesta ex art. 13 del 14 agosto 2002, risultavano già annotati come "rate non pagate già regolarizzate". Tale annotazione, alla data del 14 aprile 2003, era poi sostituita da altra annotazione ("rate non pagate"), riferita con evidenza a successive inadempienze sanate in concomitanza con il ricorso.

Non sussistono dunque elementi idonei a ritenere che la contestata conservazione nel tempo dei dati (che risultano allo stato esatti ed aggiornati) sia stata effettuata da Crif S.p.A. in violazione di legge.

In relazione alla complessa sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito della richiesta ai sensi del citato art. 13, nonché al contenuto delle deduzioni delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso proposto nei confronti di DaimlerChrysler Servizi finanziari S.p.A.;

b) infondato il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A.;

c) compensate integralmente le spese tra le parti.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080583
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso